ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01857/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 93 del 26/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: SCELLI MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 26/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANTELLI JOLE POPOLO DELLA LIBERTA' 26/11/2008


Stato iter:
26/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/11/2008
MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 26/11/2008

PARERE GOVERNO IL 26/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/11/2008

CONCLUSO IL 26/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1857/7
presentato da
MAURIZIO SCELLI
testo di
mercoledì 26 novembre 2008, seduta n.093

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in vigore dal 3 luglio 2008, introduce una nuova disciplina della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati, prevedendo, fra l'altro, l'individuazione dei dati da conservare in attuazione della direttiva 2006/24/CE tra i quali è compreso l'indirizzo di protocollo internet (IP) univocamente assegnato all'utente;
per assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi IP i fornitori di servizi di comunicazione elettronica avevano novanta giorni di tempo dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e, nel contempo, erano tenuti a cancellare tutti i dati di traffico telematico diversi da quelli indicati nello stesso decreto, già conservati in base alla normativa vigente;
in relazione a esigenze contingenti rappresentate dalla categoria dei fornitori, il Governo e il Parlamento, con il decreto in esame, hanno temporaneamente ripristinato, fino al 31 marzo 2009, la speciale disciplina sulla conservazione dei dati di traffico telematico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, differendo alla medesima data anche il termine entro il quale i fornitori di servizi devono adempiere all'obbligo di assegnazione di un indirizzo IP univoco;
da una verifica successivamente effettuata in collaborazione con i fornitori risulta che la quasi totalità dei fornitori di servizi è oggi in grado di adempiere all'obbligo descritto e che tuttavia uno, tra i principali fornitori, ha addotto asserite difficoltà ad assegnare rapidamente a tutti i propri utenti un indirizzo IP univoco nei tempi previsti dal decreto legislativo, sebbene tale assegnazione risulti nel frattempo commercializzata on-line al pubblico;
sussiste l'esigenza di salvaguardare l'efficacia delle attività di indagine, di non disperdere dati di traffico telematico utili per il loro prosieguo e di non pregiudicare la posizione dei fornitori che hanno già adempiuto o sono in grado di adempiere presto all'obbligo in questione,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa diretta a favorire la univocità degli indirizzi IP, sollecitando i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad adoperarsi al più presto per garantire detta prestazione nell'interesse della giustizia, rimuovendo, se del caso, le difficoltà tecniche e organizzative secondo la diligenza professionale richiesta e sotto pena, in difetto, dell'applicazione delle sanzioni previste o, ancora, della verifica dei requisiti relativi al rilascio e al permanere degli atti autorizzativi intervenuti.
9/1857/7. Scelli, Santelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

applicazione del diritto comunitario

elettronica

fornitore

prestazione di servizi

societa' di servizi