ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01857/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 93 del 26/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
Data firma: 26/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELCASTRO ELIO VITTORIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008
COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008
IANNACCONE ARTURO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008
LATTERI FERDINANDO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008
LOMBARDO ANGELO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008
MILO ANTONIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008
SARDELLI LUCIANO MARIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008


Stato iter:
26/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/11/2008
MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/11/2008

ACCOLTO IL 26/11/2008

PARERE GOVERNO IL 26/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/11/2008

CONCLUSO IL 26/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1857/32
presentato da
CARMELO LO MONTE
testo di
mercoledì 26 novembre 2008, seduta n.093

La Camera,
considerato che:
la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i beni confiscati per reati di mafia sono devoluti allo Stato e che per i soli beni immobili l'articolo 2-undecies stabilisce che gli stessi possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato ovvero trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito o, ancora, al patrimonio della provincia o della regione;
tale normativa, oltre ad avere come fine immediato quello della sottrazione della criminalità organizzata dei patrimoni di cui dispone, trova giustificazione e fondamento, come generalmente riconosciuto, in esigenze distinte ma fortemente interconesse;
è utile dare visibilità e concretezza all'attività di ripristino della legalità e della lotta alla criminalità organizzata, al fine di riaffermare pubblicamente la primazia dello Stato sul territorio dove la stessa ha dispiegato la propria forza intimidatrice e discorsiva delle regole del mercato e della convivenza sociale;
è opportuno assicurare così anche alla destinazione degli immobili, successivi a confisca, una rilevantissima funzione di contrasto della criminalità di tipo mafioso, attraverso la tangibile e pubblica dimostrazione sul territorio della sua sconfitta di fronte all'azione dello Stato;
è positivo risarcire le collettività direttamente danneggiate, anche sul piano economico, dalla criminalità mafiosa, contribuendo allo sviluppo dell'area geografica interessata da un fenomeno che ha, fra l'altro, disincentivato nella stessa gli investimenti produttivi;
su tali finalità strategiche dell'assegnazione dei beni confiscati alle comunità locali, significativa risulta la relazione della Commissione parlamentare antimafia approvata, nel corso della XV legislatura, nella seduta del 27 novembre 2007 e della quale si riportano qui di seguito le parti di diretto riferimento;
«Uno dei pregi della legge Rognoni-La Torre che, circa 25 anni or sono, ha concentrato in poche, ma efficaci, parole l'essenza dell'adozione della mafia volta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo delle attività economiche ed a condizionare l'attività amministrativa, consiste anche nell'aver predisposto gli strumenti per l'aggregazione alle mafie...La necessità di una specifica disciplina che assicurasse la razionale gestione e destinazione dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali...fu al centro di una intensa mobilitazione, che culminò nella petizione sostenuta da oltre un milione di firme.
L'approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 1098 ha rappresentato un passaggio fondamentale che ha finalmente sbloccato i meccanismi che fino ad allora impedivano l'uso sociale dei beni confiscati...L'indifferibile necessità di una legge che affrontasse organicamente la questione...era suggerita almeno da due riflessioni. La prima scaturiva dalla constatazione che i beni confiscati deperivano senza alcuna utilità...Tale situazione accentuava naturalmente l'idea di uno Stato che limitava la propria azione alla fase meramente repressiva e si mostrava incapace di trasformare l'utile mafioso in utile legale. Ciò oltre tutto, induceva ad un'altra riflessione e cioè se l'azione antimafia dello Stato si limita esclusivamente al momento repressivo, essa può apparire allo sviluppo dei territori;
diversa può apparire, invece, l'azione di contrasto alla criminalità mafiosa se essa..., riesce a sottrarre alla struttura mafiosa i beni accumulati ed a restituirli alla collettività, così incentivando l'utilizzazione sociale e dimostrando che legalità e sviluppo sono insieme una grande risorsa: la villa del mafioso che ospita una casa di riposo per anziani, il palazzo del mafioso che accoglie uffici pubblici, in sostanza, inviano un segnale positivo che si aggiunge a quello di avere assicurato alla giustizia il mafioso; segnalano, infatti, la restituzione alla collettività di ciò che la criminalità aveva sottratto ad essa. I beni confiscati rappresentano, dunque, un valore sociale ed economico tangibile e possono costituire, come di fatto è stato in alcune circostanze, uno strumento per far crescere le comunità locali. Il valore simbolico della destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato, per le comunità segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione positiva dell'autorità dello Stato che, attraverso i nuovi strumenti, restituiva alla collettività quanto illecitamente era stato sottratto con l'intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima disponibilità;
la Commissione antimafia ritiene fondamentale l'azione di aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti nella strategia di contrasto alle mafie operanti nel territorio nazionale. E ritiene, altresì, fondamentale che detti beni, attraverso l'uso sociale di essi, ritornino alla collettività depauperata. A fronte di tali puntuali affermazioni della Commissione antimafia le disposizioni vigenti risultano, però, assolutamente inadeguate al raggiungimento dello scopo. Attualmente infatti, beneficiario immediato dei provvedimenti di confisca degli immobili non è il contesto delle collettività locali direttamente danneggiatedal fenomeno mafioso, ma lo Stato, salvo il successivo (e solo eventuale) trasferimento di alcuni immobili ai comuni, alle province ed alle regioni;
ancora più incongrua rispetto allo scopo risarcitorio delle comunità locali risulta, poi, la disciplina riguardante i beni mobili, i crediti e i complessi aziendali che, secondo la legislazione vigente, sono sempre mantenuti al patrimonio dello Stato, con destinazione delle somme ricavate dal recupero dei crediti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione, al finanziamento di interventi di competenza statale (come quelli relativi alla informatizzazione del processo) non vincolati territorialmente alla regione che direttamente ha subito il danno di immagine ed economico (anche indotto) derivante dalle attività delle associazioni di tipo mafioso. Sotto altro profilo la vigente disciplina legislativa risulta in contrasto anche con i principi di federalismo posti alla base della politica nazionale di riforma istituzionale relativa ai diversi livelli di governo, perché risorse proprie di una regione vengono sottratte alla stessa senza la previsione di un corrispondente o almeno prevalente, ritorno finanziario;
la rilevante funzione di ristoro delle comunità locali direttamente danneggiate proprio dalla destinazione dei beni confiscati e i principi di federalismo impongono, invece, una diversa rivisitazione della normativa vigente. Una rivisitazione che risulti ispirata ad un chiaro e diverso principio regolatore della materia, quello secondo il quale i beni confiscati o le risorse dagli stessi derivanti, qualunque sia la loro natura (beni immobili, mobili, crediti, aziende, partecipazioni sociali, eccetera) devono essere assegnati in via prioritaria e prevalente alla regione nella quale è stata realizzata la condotta criminosa di tipo associativo»,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità di tipo mafioso, le esigenze degli enti territoriali nel cui comprensorio quei beni insistono.
9/1857/32.(Testo modificato nel corso della seduta)Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1965 0575

EUROVOC :

controllo di gestione

credito industriale

criminalita'

ente locale

lotta contro la criminalita'

lotta contro la delinquenza

mafia

risorse proprie

sequestro di beni

valore economico