Legislatura: 16Seduta di annuncio: 93 del 26/11/2008
Primo firmatario: LOMBARDO ANGELO SALVATORE
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA
Data firma: 26/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LO MONTE CARMELO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008 BELCASTRO ELIO VITTORIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008 COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008 IANNACCONE ARTURO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008 LATTERI FERDINANDO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008 MILO ANTONIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008 SARDELLI LUCIANO MARIO MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 26/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/11/2008 MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/11/2008
ACCOLTO IL 26/11/2008
PARERE GOVERNO IL 26/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/11/2008
CONCLUSO IL 26/11/2008
La Camera,
premesso che:
la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i beni confiscati per reati di mafia sono devoluti allo Stato e che i beni immobili possano essere mantenuti al patrimonio dello Stato ovvero eventualmente trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito o, ancora, al patrimonio della provincia o della regione per fini di utilità sociale;
a venticinque anni dall'adozione delle prime misure normative finalizzate all'ablazione dei patrimoni dei mafiosi, il sistema presenta alcune criticità, primo fra tutti il notevole lasso di tempo intercorrente tra il momento del sequestro dei beni a quello dell'assegnazione e del riutilizzo degli stessi, e determinato anche dalla eccessiva burocrazia legata al procedimento;
il valore simbolico della destinazione a fini socialmente utili dei patrimoni in possesso delle organizzazioni criminali ha rappresentato per le comunità segnate dalla presenza mafiosa, il segnale più forte e concreto della riaffermazione positiva dell'autorità dello Stato che, attraverso il nuovo strumento della confisca, restituiva alla collettività quanto illecitamente era stato ad essa sottratto con l'intimidazione e la violenza e mascherato in forma di legittima disponibilità;
la Commissione antimafia ha avuto molte occasioni per ribadire quanto sia fondamentale l'azione di aggressione dei patrimoni illecitamente costituiti nella strategia di contrasto alle mafie operanti sul territorio nazionale, ed altresì fondamentale che detti beni, attraverso l'uso sociale di essi, ritornino alla collettività depauperata;
appare invece incongruo rispetto allo scopo risarcitorio delle comunità locali, un aspetto della normativa laddove è previsto che i beni mobili, i crediti e i complessi aziendali siano sempre mantenuti al patrimonio dello Stato, con destinazione delle somme ricavate dal recupero di crediti, dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione, al finanziamento di interventi di competenza statale, come quelli relativi alla informatizzazione del processo, non vincolati territorialmente alla regione che direttamente ha subito il danno di immagine ed economico, anche indotto, derivante dalle attività delle associazioni di tipo mafioso;
sotto un altro profilo la vigente disciplina legislativa risulta in contrasto anche con i principi di federalismo posti alla base della politica nazionale di riforma istituzionale relativa ai diversi livelli di governo, perché risorse proprie di una regione vengono sottratte alla stessa senza la previsione di un corrispondente o almeno prevalente, ritorno finanziario;
la rilevante funzione di ristoro delle comunità locali direttamente danneggiate propria della destinazione dei beni confiscati e i principi di federalismo impongono, invece, una diversa impostazione di fondo ed una coerente rivisitazione della normativa vigente, rivisitazione che risulti ispirata ad un chiaro e diverso principio regolatore della materia, quello secondo il quale i beni confiscati o le risorse dagli stessi derivanti, qualunque sia la loro natura (beni immobili, mobili, crediti, aziende, partecipazioni sociali, eccetera) devono essere assegnati in via prioritaria e prevalente alla regione nella quale è stata realizzata la condotta criminosa di tipo associativo,
impegna il Governo
a tenere in considerazione, nell'assegnazione dei beni confiscati alla criminalità di tipo mafioso, le esigenze degli enti territoriali nel cui comprensorio quei beni insistono.
9/1857/31.(Testo modificato nel corso della seduta)Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1965 0575
EUROVOC :credito
credito industriale
diritto territoriale
federalismo
mafia
partecipazione sociale
proprieta' immobiliare
proprieta' pubblica
riforma istituzionale
risorse proprie
sequestro di beni