ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01857/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 93 del 26/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: FRASSINETTI PAOLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 26/11/2008


Stato iter:
26/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/11/2008
MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 26/11/2008

PARERE GOVERNO IL 26/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/11/2008

CONCLUSO IL 26/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1857/21
presentato da
PAOLA FRASSINETTI
testo di
mercoledì 26 novembre 2008, seduta n.093

La Camera,
premesso che:
i CIE «centri di identificazione ed espulsione», la cui denominazione è stata introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 92 del 2008 in sostituzione della precedente denominazione di CPT «centri di permanenza temporanea ed assistenza», sono stati creati con l'intento di distinguere tali strutture dai centri di prima accoglienza, dai centri di accoglienza richiedenti asilo e da altre strutture similari;
tali strutture, a differenza delle altre, sono chiamate a svolgere i compiti di identificazione del clandestino e, qualora ne ricorrano le condizioni, di espulsione dello stesso con accompagnamento coatto nel Paese di provenienza, mirano a rendere più funzionale il sistema di contrasto all'immigrazione clandestina;
i «centri di identificazione ed espulsione» sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di eventuali provvedimenti di espulsione in cui, a tenore dell'articolo 14, comma 2, decreto legislativo n. 286 del 1998 lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare il pieno rispetto della sua dignità e la necessaria assistenza;
tali centri sono destinati ad accogliere e trattenere un numero considerevole di stranieri cosiddetti irregolari. Invero, oltre ai cittadini in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione i CIE sono destinati ad accogliere sia coloro i quali fanno richiesta di asilo dopo essere stati oggetto di un provvedimento di espulsione, ad esclusione dell'espulsione a causa di ingresso clandestino o di trattenimento nel territorio nazionale senza aver fatto richiesta del permesso di soggiorno, casi, questi due ultimi, in cui lo straniero viene ospitato in altre strutture denominate CARA (centri di accoglienza richiedenti asilo) che coloro i quali essendo cittadini comunitari vengono colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida;
l'attuale periodo di trattenimento nei CIE, disposto con provvedimento del questore, di un massimo di 60 giorni (30 giorni prorogabile, solo in presenza di gravi difficoltà, di altri 30 giorni) è destinato ad aumentare, presumibilmente, fino ad un massimo di 18 mesi come indicato dalla più recente normativa europea e precisamente dalla cosiddetta «direttiva rimpatri» ormai in fase di una imminente approvazione definitiva;
lo straordinario intensificarsi dei flussi migratori ha reso ormai impellente la necessità di potenziare e rendere sempre più adeguate le strutture di accoglienza dei cittadini stranieri irregolari alla luce di un quadro normativo sempre più internazionale e armonizzato volto ad attuare una più efficace politica comunitaria di contrasto all'immigrazione clandestina;
l'articolo 3 del decreto-legge di cui all'oggetto del presente ordine del giorno, disponendo una autorizzazione di spesa finalizzata all'ampliamento ed al miglioramento della disponibilità ricettiva dei «centri di identificazione ed espulsione» mira ad un indispensabile potenziamento di quelle strutture in grado di contrastare, sulla base di quanto sopra illustrato, l'annoso fenomeno dell'immigrazione clandestina offrendo significative garanzie di salvaguardia di quei diritti assolutamente inviolabili a conservare una più che dignitosa e soddisfacente qualità di vita,

impegna il Governo

a prestare la massima attenzione e diligenza nell'attuazione di tutti quei programmi di rafforzamento e consolidamento delle strutture e degli strumenti idonei ad assicurare da un lato un efficace mezzo di contrasto al drammatico fenomeno dell'immigrazione clandestina e dall'altro l'imprescindibile tutela di tutti quei diritti umani fermamente garantiti da un moderno ed evoluto Paese civile quale il nostro.
9/1857/21.Frassinetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

attrezzatura sociale

cittadino straniero

diritti umani

diritto comunitario

espulsione

liquidazione delle spese

migrazione coatta

migrazione illegale

norma europea

qualita' della vita