Legislatura: 16Seduta di annuncio: 79 del 05/11/2008
Primo firmatario: CASSINELLI ROBERTO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 05/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/11/2008 Resoconto CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 05/11/2008
PARERE GOVERNO IL 05/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/11/2008
CONCLUSO IL 05/11/2008
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 61, comma 23, distingue tra le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati, prevedendo che le une e gli altri affluiscono ad un unico fondo;
le polizze di assicurazione non sono immediatamente convertibili in somme di denaro ma lo sono solo al verificarsi di determinati eventi quali, a seconda dei casi, un sinistro, la scadenza, il riscatto o il recesso;
pertanto, pur in presenza di un provvedimento di sequestro, le polizze di assicurazione necessitano di particolari attività di gestione incompatibili con le finalità e gli scopi del decreto-legge in esame quali, ad esempio, l'incasso di eventuali premi ricorrenti, l'eventuale liquidazione a terzi danneggiati estranei al contraente delle medesime, la reimmissione nella disponibilità del contraente in presenza di eventuali provvedimenti di dissequestro, il calcolo delle riserve tecniche e matematiche per garantire la solvibilità delle compagnie emittenti;
il decreto in esame, all'articolo 2, senza fare alcun riferimento diretto o indiretto alle compagnie e alle polizze di assicurazione, prevede l'intestazione al Fondo unico giustizia di titoli, valori, crediti, conti, libretti, nonché di attività finanziarie a contenuto monetario o patrimoniale;
l'intestazione di polizze, oggetto di sequestro, al Fondo unico giustizia in ogni caso non produrrebbe alcun afflusso di risorse da devolvere secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto in esame;
il Fondo unico giustizia risulterebbe, peraltro aggravato di notevole lavoro organizzativo e gestionale relativo alle polizze eventualmente ad esso intestate,
impegna il Governo
affinché, anche eventualmente in sede di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto in esame o del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, venga confermato e precisato che l'articolo 2 del decreto in esame non si applica alle polizze di assicurazione.
9/1772/1.Cassinelli.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2008 0112
EUROVOC :contratto assicurativo
credito
lavoro
mercato finanziario
moneta
sequestro di beni
sinistro