ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01772/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 79 del 05/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: CASSINELLI ROBERTO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 05/11/2008


Stato iter:
05/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/11/2008
Resoconto CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 05/11/2008

PARERE GOVERNO IL 05/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/11/2008

CONCLUSO IL 05/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1772/1
presentato da
ROBERTO CASSINELLI
testo di
mercoledì 5 novembre 2008, seduta n.079

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 61, comma 23, distingue tra le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati, prevedendo che le une e gli altri affluiscono ad un unico fondo;
le polizze di assicurazione non sono immediatamente convertibili in somme di denaro ma lo sono solo al verificarsi di determinati eventi quali, a seconda dei casi, un sinistro, la scadenza, il riscatto o il recesso;
pertanto, pur in presenza di un provvedimento di sequestro, le polizze di assicurazione necessitano di particolari attività di gestione incompatibili con le finalità e gli scopi del decreto-legge in esame quali, ad esempio, l'incasso di eventuali premi ricorrenti, l'eventuale liquidazione a terzi danneggiati estranei al contraente delle medesime, la reimmissione nella disponibilità del contraente in presenza di eventuali provvedimenti di dissequestro, il calcolo delle riserve tecniche e matematiche per garantire la solvibilità delle compagnie emittenti;
il decreto in esame, all'articolo 2, senza fare alcun riferimento diretto o indiretto alle compagnie e alle polizze di assicurazione, prevede l'intestazione al Fondo unico giustizia di titoli, valori, crediti, conti, libretti, nonché di attività finanziarie a contenuto monetario o patrimoniale;
l'intestazione di polizze, oggetto di sequestro, al Fondo unico giustizia in ogni caso non produrrebbe alcun afflusso di risorse da devolvere secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto in esame;
il Fondo unico giustizia risulterebbe, peraltro aggravato di notevole lavoro organizzativo e gestionale relativo alle polizze eventualmente ad esso intestate,

impegna il Governo

affinché, anche eventualmente in sede di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto in esame o del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, venga confermato e precisato che l'articolo 2 del decreto in esame non si applica alle polizze di assicurazione.
9/1772/1.Cassinelli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

contratto assicurativo

credito

lavoro

mercato finanziario

moneta

sequestro di beni

sinistro