Legislatura: 16Seduta di annuncio: 91 del 24/11/2008
Primo firmatario: ZELLER KARL
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 24/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/11/2008 Resoconto CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/11/2008
PARERE GOVERNO IL 24/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/11/2008
CONCLUSO IL 24/11/2008
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è volto a prevedere la possibilità di un intervento statale a sostegno delle banche che dovessero trovarsi in situazione di instabilità a seguito della seria crisi finanziaria in cui versa il sistema bancario e creditizio mondiale;
con tali disposizioni il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale di una banca che dichiari di trovarsi in una situazione patrimoniale inadeguata, accertata come tale dalla Banca d'Italia a seguito della valutazione di un piano di stabilizzazione e di rafforzamento della durata minima di trentasei mesi;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), al comma 725 dell'articolo 1, come modificato dai commi 12 e 13 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito dei tetti massimi per i compensi lordi annuali onnicomprensivi attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni o province, restando comunque ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata;
la legge federale tedesca del 17 ottobre 2008, emanata sempre con la finalità di stabilizzare il settore bancario e creditizio, ha previsto un limite alle retribuzioni degli organi della banca che utilizza le misure di stabilizzazione varate dal Governo tedesco,
impegna il Governo
a limitare i compensi annui, comprensivi di premi e altre indennità, degli amministratori delle banche che dovessero trovarsi a beneficiare dell'aiuto di Stato, e comunque fino alla restituzione di prestiti statali o alla cessazione di garanzie statali.
9/1762/3. (nuova formulazione) Zeller, Brugger.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2006 0296
EUROVOC :aiuto di Stato
aumento di capitale
banca
consiglio d'amministrazione
crisi monetaria
direzione aziendale
garanzia di credito
indennizzo
retribuzione del lavoro
sistema bancario
societa' in partecipazione