Legislatura: 16Seduta di annuncio: 91 del 24/11/2008
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 24/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 24/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/11/2008 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/11/2008
PARERE GOVERNO IL 24/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/11/2008
CONCLUSO IL 24/11/2008
La Camera,
premesso che:
gli strumenti finanziari derivati, gli swap o altri prodotti aventi le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati o incorporanti i cosiddetti «mutui subprime» sono stati spesso collocati presso la clientela, anche istituzionale, secondo logiche di obiettivo aziendale da raggiungere o di puro profitto a breve termine, senza tener conto delle reali esigenze economico-finanziarie dei soggetti coinvolti, oltre che dell'impossibilità, anche morale, di sostenere talune «scommesse»; non è possibile, come ha rivelato la trasmissione Report, che la Regione Piemonte scommetta «sul fallimento dell'Italia»;
per quel che riguarda le imprese, in particolare quelle che avevano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, i citati strumenti finanziari sono stati talvolta piazzati con logiche ricattatorie, quali la minaccia di chiusura dei fidi o di rientro delle esposizioni, ignorando il motivo basilare della sottoscrizione da parte del cliente e cioè l'esigenza di tutela dai rischi futuri del credito;
il «peccato originale» si è poi dispiegato in tutta la sua virulenza producendo gravi danni a chi pensava di aver sottoscritto una forma di assicurazione, con oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela,
impegna il Governo
a modificare le norme sull'intermediazione finanziaria contenute nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'articolo 21 sulla correttezza e la trasparenza degli intermediari nel senso di prevedere che, salvo fatto più grave, costituiscono violazione delle suddette regole:
a) il piazzamento di prodotti finanziari del tutto difformi dalla natura economico-giuridica del cliente;
b) l'incorporazione nel prodotto di commissione occulte, in particolare se il prodotto è offerto con la formula «zero spese»;
c) l'incorporazione nel prodotto, senza avviso al cliente, di prodotti finanziari già in perdita;
d) l'indeterminata o errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione.
9/1762/27. Pagano, Marinello.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 1998 0058
EUROVOC :assicurazione danni
clientela
prezzo di vendita
strumento finanziario