ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01713/072

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: MONTAGNOLI ALESSANDRO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 13/11/2008


Stato iter:
13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/11/2008
Resoconto REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA
 
PARERE GOVERNO 13/11/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/11/2008

DISCUSSIONE IL 13/11/2008

ACCOLTO IL 13/11/2008

PARERE GOVERNO IL 13/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008

CONCLUSO IL 13/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1713/72
presentato da
ALESSANDRO MONTAGNOLI
testo di
giovedì 13 novembre 2008, seduta n.085

La Camera,
premesso che:
il Decreto Ministeriale 1 Marzo 2007, n. 21 determina i parametri ed i criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole statali, iscritte al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato e indeterminato» e al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»;
le suddette risorse finanziarie sono assegnate dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con periodicità di norma quadrimestrale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui due capitoli. Nell'ultima assegnazione annuale, a saldo, si tiene conto dell'effettivo fabbisogno delle scuole e degli esiti del monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici Regionali; per quanto concerne le risorse riferite al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato», queste sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, con riferimento alle voci e sulla base dei criteri e dei parametri riportati nella Tabella 1, allegata al citato provvedimento. Le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie sono determinate in funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente e ATA in organico di fatto presso ciascuna istituzione scolastica. Il Ministero dell'Istruzione procede ad eventuali integrazioni finanziarie solo a seguito di apposita rilevazione e comunque nei limiti seguenti: 450,00 euro al docente della scuola elementare e dell'infanzia; 140,00 euro al docente in della scuola secondaria; 45,00 euro agli Ata;
le risorse finanziarie relative ai compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa sono determinate sulla base dei criteri e dei parametri di cui alla Tabella 1, Quadro B allegata al citato provvedimento. In particolare, restano confermati i parametri del CCNL (Fondo d'istituto, progetto aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica sulla base delle risultanze della specifica contrattazione regionale, ore eccedenti, indennità fisse, gruppo sportivo, ecc.);
i finanziamenti alle scuole sedi di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e degli esami di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della libera professione sono determinati sulla base sulla base del numero delle commissioni;
il contributo alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, per la fruizione della mensa da parte del personale docente, viene determinato in relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite massimo corrispondente alla somma attribuita con l'assegnazione base (3,00 circa per pasto);
le risorse riferite al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, del numero degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale;
la quota per alunno, che sarà indicata nella comunicazione del budget annuale alle singole istituzioni scolastiche, è determinata in funzione della media di riferimento,nonché della quota derivante dalle assegnazioni per l'anno di riferimento e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili nel relativo esercizio finanziario, vale a dire: 5,60 euro per ogni alunno di scuola materna, elementare e media, fino a un massimo di 47,80 euro per ogni studente di istituto tecnico professionale agrario. La quota fissa per istituto è di circa 1.100 euro per ogni scuola dell'infanzia, elementare o media, fino a raggiungere i 2 mila euro per gli istituti tecnici;
il finanziamento da assegnare a determinati istituti caratterizzati da elevata specificità, è fissato sulla base delle particolari esigenze e tenuto conto delle assegnazioni disposte nell'esercizio precedente per il funzionamento delle istituzioni medesime;
è previsto un ulteriore finanziamento per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti alle istituzioni scolastiche, individuate come scuole capofila nell'ambito territoriale di cui fanno parte, nonché finanziamenti aggiuntivi esclusivamente per esigenze straordinarie, previa valutazione degli Uffici scolastici regionali e delle risorse disponibili;
infine, alle istituzioni scolastiche destinatarie delle direttive ministeriali n. 68 del 28 luglio 2005 (concernente modalità e termini per l'effettuazione di gare per la stipula di contratti per la fornitura del servizio di pulizia e di attività ausiliarie) e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 507, della Legge finanziaria 2007 sono assegnate, a seguito di apposita rilevazione, le risorse finanziarie sulla base del valore previsto dai contratti, di cui alle citate direttive, nonché delle somme relative al pagamento del compenso al personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2, secondo periodo, della citata direttiva n. 92/2005;
il meccanismo attuato dal precedente Governo di centro - sinistra non ha individuato correttamente parametri e indicatori idonei a determinare un'equa distribuzione delle risorse finanziarie alle amministrazioni periferiche regionali;
le istituzioni scolastiche del centro - nord, che rientrano nella fattispecie prevista all'articolo 3 del DM 21/2007, sono penalizzate rispetto alle istituzioni scolastiche del Sud in merito all'attribuzione dei relativi «Fondi»;
risulta difficile attuare una disaggregazione dei «fondi» che confluiscono nei due cosiddetti «capitolini», tant'è che non è dato conoscere a tutt'oggi i mandati di pagamento relativi all'anno 2007, raggruppati per regione;

impegna il Governo

ad uniformare i criteri di erogazione dei fondi ordinari alle istituzioni scolastiche in maniera trasparente e omogenea.
9/1713/72.(Testo modificato nel corso della seduta).Montagnoli, Reguzzoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

alunno

contratto di forniture

contratto di lavoro

disponibilita' monetarie

distribuzione delle risorse

istruzione

istruzione professionale

istruzione secondaria

lavoro temporaneo

politica finanziaria

politica sociale

prestazione di servizi

societa' di servizi