Legislatura: 16Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Primo firmatario: MESSINA IGNAZIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 13/11/2008 Resoconto MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI
DISCUSSIONE IL 13/11/2008
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 13/11/2008
CONCLUSO IL 13/11/2008
La Camera,
premesso che:
il corso-concorso riservato bandito con decreto del direttore generale del 17 dicembre 2002 per il personale docente che aveva ricoperto per almeno tre anni la funzione di preside incaricato è stato esteso con legge anche a coloro che avevano maturato un anno di presidenza incluso quello relativo allo svolgimento del corso-concorso;
vengono ammessi con riserva alla frequenza del succitato corso-concorso anche i vicepresidi che successivamente saranno inseriti, a pieno titolo, nello schema delle operazioni della circolare ministeriale n. 40 del 2007 (applicativa della legge n. 296 del 2006) per il reclutamento dei dirigenti scolastici (candidati che hanno completato la procedura concorsuale ma privi di almeno un anno di incarico di presidenza, articolo 1, comma 605, lettera c), terzultimo periodo, della legge n. 296 del 2006);
il legislatore, invece, non considerava nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - e quindi non lo erano nella circolare ministeriale n. 40 del 2007 - per il reclutamento a pieno titolo dei dirigenti scolastici, i candidati ammessi con riserva al corso-concorso riservato (di cui al decreto ministeriale del 3 ottobre 2006), selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che nell'anno scolastico 2006-2007 risultavano destinatari di incarico di presidenza, acquisendo così il requisito dell'anno di incarico di presidenza, previsto nel bando di concorso, nelle more di svolgimento delle prove concorsuali;
mentre il legislatore nel dicembre 2006 provvedeva a sanare la situazione di coloro che, non avendo prestato alcun servizio di preside incaricato, non avevano mai acquisito il requisito di ammissione al corso-concorso, dimenticava di sanare la posizione di coloro i quali nel dicembre dello stesso anno avevano acquisito il requisito relativo all'anno di incarico di presidenza nelle more di svolgimento delle prove concorsuali che concludevano con esito positivo;
tutto ciò costituisce palese violazione del principio della parità di trattamento,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative del Parlamento, a prendere le opportune iniziative anche legislative, per sanare tale diversità di trattamento.
9/1713/51. Messina.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2006 0296
EUROVOC :istruzione
legge finanziaria
parita' di trattamento
parlamento