ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01713/039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 13/11/2008


Stato iter:
13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/11/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/11/2008

ACCOLTO IL 13/11/2008

PARERE GOVERNO IL 13/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008

CONCLUSO IL 13/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1713/39
presentato da
FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO CATANOSO GENOESE
testo di
giovedì 13 novembre 2008, seduta n.085

La Camera,
premesso che:
a seguito degli eventi calamitosi dell'ottobre 2002 avvenuti nella provincia di Catania fu disposto, con l'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, venisse adottato un provvedimento dal Ministro dell'economia e delle finanze avente l'effetto di concedere 144 sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi per quei soggetti colpiti dalle calamità che la stessa legge aveva identificato nei soggetti che «erano residenti, avevano sede operativa, o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni» colpiti da calamità;
in effetti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, con l'integrazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 2, comma 117, dispone all'articolo 1, comma 1, che si riferisce alle persone fisiche, che l'agevolazione riguardava i soggetti che alla data del 29 ottobre 2002 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni colpiti;
gli uffici finanziari hanno chiesto all'amministrazione finanziaria centrale di chiarire se con riferimento alla persona fisica l'agevolazione sia fruibile da tutti i soggetti che operavano nei comuni terremotati. secondo un'interpretazione della terminologia «sede operativa», che più si lega alla legge 27 dicembre 2002, n. 286, che fu promotrice del decreto attuativo della sospensione tributaria; questa terminologia nel contesto in cui fu usata voleva intendere che la norma dovesse agevolare tutti i soggetti che prestavano la propria attività lavorativa nei luoghi colpiti, essendo tutti coinvolti nella crisi dovuta alla calamità;
gli uffici finanziari iscrissero a ruolo importi che non erano ancora scaduti o che non erano più dovuti, ai sensi del comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; di fatto, secondo le norme attuali, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata dall'amministrazione solo dopo che sia scaduta l'ultima rata del versamento. Oggi su molte delle cartelle esattoriali derivanti da quei ruoli, laddove i contribuenti non sono riusciti ad ottenere in tempo la sospensione, sono state iscritte delle ipoteche immobiliari o dei fermi amministrativi di veicoli, che hanno alla base importi non dovuti o non scaduti e che hanno creato notevoli disagi ai contribuenti, ai quali potrebbero causare loro un danno economico ingiustificato per i costi di cancellazione dell'ipoteca o del fermo amministrativo. Pare qui necessario l'intervento del Governo per attivarsi nella sospensione automatica di tutti i ruoli che derivano da imposte sospese o definite, ai sensi del comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per farsi carico dell'eventuale cancellazione dell'ipoteca o del fermo amministrativo del veicolo gravante sulle relative cartelle esattoriali;
il comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alla lettera b) prevedeva l'attualizzazione del debito per tutti i soggetti che versino gli importi sospesi, dovuti, residui, senza avvalersi della facoltà di rateizzarli. Sebbene vi siano molti contribuenti che intendono avvalersi della suddetta norma, l'amministrazione finanziaria non ha ancora chiarito quale dovrà essere il tasso e il metodo di attualizzazione e così, non avendo chiarito quale importo decurtare a titolo di attualizzazione, non ha messo in condizione il contribuente di effettuare il versamento, chiudendo definitivamente il debito.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, affinché:
a) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, articolo 1, comma 1, con l'integrazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 2, comma 117, sia interpretato nel senso che l'agevolazione si applichi a tutte le persone fisiche che alla la data del 29 ottobre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni individuati;
b) i ruoli iscritti relativamente a versamenti di tributi e contributi, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 e del 17 maggio 2005 a carico dei soggetti che hanno definito la propria posizione, ai sensi del comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alla lettera a), siano sospesi sino alla scadenza dell'ultima rata dovuta e gli eventuali fermi amministrativi dei veicoli o le eventuali ipoteche iscritti a garanzia del loro pagamento siano cancellati con onere a carico dell'amministrazione finanziaria;
c) l'amministrazione finanziaria si adoperi al più presto per definire le modalità e il tasso di attualizzazione delle rate non ancora scadute.
9/1713/39.(Testo modificato nel corso della seduta).Catanoso

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2006 0296, L 2008 0031

EUROVOC :

azione giudiziaria

conseguenza economica

contribuente

debito

disastro naturale

ipoteca

persona fisica

residenza

tassa sui veicoli

veicolo