ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01713/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: VANALLI PIERGUIDO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/11/2008


Stato iter:
13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/11/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/11/2008

ACCOLTO IL 13/11/2008

PARERE GOVERNO IL 13/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008

CONCLUSO IL 13/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1713/32
presentato da
PIERGUIDO VANALLI
testo di
giovedì 13 novembre 2008, seduta n.085

La Camera,
premesso che:
l'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modifica la disposizione di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevedendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, il 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, sia destinato nella misura dello 0,5 per cento ai tecnici comunali incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori, e nella restante misura dell'1,5 per cento sia versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
l'incentivo di cui all'articolo 92 del codice dei contratti pubblici è sempre stato utilizzato dai comuni per mantenere all'interno dell'ente le attività progettuali, con conseguente ottenimento di forti risparmi rispetto all'esternalizzazione di queste attività;
la gestione delle attività progettuali e di pianificazione urbanistica affidate a collaboratori interni consente una maggiore azione di controllo sull'attività stessa, con un'innegabile e opportuna gratificazione economica e professionale per tutti i dipendenti che partecipano alla realizzazione delle opere e dei piani oggetto di incentivazione;
la modifica introdotta con il decreto-legge n. 112 del 2008 penalizza i comuni, obbligando loro ad affidare a progettisti esterni la progettazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici con conseguente notevole aumento dei costi;
tale norma attribuisce allo Stato risorse comunali senza alcun titolo e senza alcuna valida motivazione;
per i motivi di cui sopra la norma in esame si pone non solo in netto contrasto con le autonomie locali trattandosi di una vera e propria »confisca« statale di quota-parte dell'incentivo comunale che trova la sua collocazione nei bilanci comunali al Titolo I della spesa, ma anche con il codice dei contratti pubblici che attribuisce in via prioritaria la progettazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici ai tecnici interni e solo in caso di accertata impossibilità consente di procedere all'affidamento all'esterno di tali attività;
l'VIII Commissione della Camera, nella seduta del 29 luglio 2008, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ha espresso parere favorevole allo schema stesso, ponendo tra le condizioni la necessità di «reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del medesimo articolo 92, inopportunamente ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 61, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 61, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, e la disciplina dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, garantendo massima autonomia agli enti locali nella quantificazione dell'incentivo, comunque non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara delle opere pubbliche, escludendo qualsiasi compartecipazione di altri enti nella ripartizione dell'incentivo stesso;
a monitorare gli effetti finanziari derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella certezza che tale norma non potrà non comportare un sicuro aumento dei costi per gli enti locali già pesantemente penalizzati dai continui tagli ai trasferimenti erariali.
9/1713/32.(Testo modificato nel corso della seduta).Vanalli, Reguzzoni.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112, DL 2006 0163

EUROVOC :

appalto pubblico

applicazione del diritto comunitario

aumento dei prezzi

autonomia

bilancio dello Stato

consegna

contratto

controllo di gestione

ente locale

lavori pubblici

piano urbanistico

professioni tecniche