Legislatura: 16Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Primo firmatario: LA LOGGIA ENRICO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 13/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FALLICA GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 GERMANA' ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 GAROFALO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 TORRISI SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 LO PRESTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 GIBIINO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 SCALIA GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 SCAPAGNINI UMBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 PALUMBO GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 PAGANO ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 STAGNO D'ALCONTRES FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008 MISURACA DORE POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 13/11/2008 Resoconto LA LOGGIA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA' PARERE GOVERNO 13/11/2008 VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 13/11/2008
ACCOLTO IL 13/11/2008
PARERE GOVERNO IL 13/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008
CONCLUSO IL 13/11/2008
La Camera,
premesso che:
con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze, emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dell'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, si dà finalmente attuazione all'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana che recita testualmente: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.»;
lo Statuto siciliano è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
con sentenza della Corte Costituzionale n. 145/2008 è stato chiarito tra l'altro, con riferimento all'articolo 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che con il «criterio di simmetria», in caso di trasferimento dallo Stato alla regione del gettito di imposta sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta: «Infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all'articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all'imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione siciliana di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, "sono trasferite alla Regione" - "simmetricamente" al trasferimento del gettito di tale imposta - anche le "competenze" previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato, e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta»;
a distanza di tre anni dall'emanazione del predetto decreto legislativo non ne è stata data attuazione pratica in quanto non è stato emanato il decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze che, d'intesa con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, deve determinare le modalità applicative del provvedimento, come espressamente indicato nel comma 2 dell'articolo medesimo,
impegna il Governo
a procedere, in tempi, brevi, alla definizione delle modalità applicative in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 241 del 2005, che rappresenta il soddisfacimento di uri diritto della Regione siciliana che per troppo tempo è stato disatteso.
9/1713/31. La Loggia, Fallica, Germanà, Garofalo, Torrisi, Lo Presti, Gibiino, Vincenzo Fontana, Scalia, Scapagnini, Palumbo, Catanoso, Pagano, Marinello, Stagno D'Alcontres, Misuraca.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2005 0241, L 2006 0296
EUROVOC :esazione delle imposte
imposta
impresa commerciale
impresa industriale
restrizione quantitativa
semplificazione delle formalita'
Sicilia
stabilimento
trasferimento di competenze