ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/01713/220

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO ANTONINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008


Stato iter:
13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/11/2008
Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/11/2008
Resoconto RUSSO ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/11/2008

PARERE GOVERNO IL 13/11/2008

DISCUSSIONE IL 13/11/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008

CONCLUSO IL 13/11/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1713/220
presentato da
ANTONINO RUSSO
testo di
giovedì 13 novembre 2008, seduta n.085

La Camera,
premesso che
la legge n. 124 del 1999 ha trasferito funzioni e personale dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione;
tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di comuni e province che svolgevano funzioni di personale ATA;
in particolare con compiti amministrativi venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori ex articolo 23;
gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 (con il decreto-legge 66 del 2001) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell'attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione con il suddetto Decreto legge in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza al 31 dicembre 2008, in base al decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze;
la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria per il 2008) all'articolo 3, comma 94, lettera b), consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima (1o gennaio 2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, non continuativi (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30 aprile 2008 (termine ordinatorio) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con DPCM da adottare entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008 dal decreto-legge n. 248 del 2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il Fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato;
per l'attuazione delle suddette disposizioni il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ai ministri delle riforme, dell'economia e del Lavoro l'accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico;
dal verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le organizzazioni sindacali di categoria e il MIUR - Dipartimento per l'istruzione direzione generale per il personale scolastico - ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l'obiettiva specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell'ordinario personale co.co.co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato de jure all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'Amministrazione, preso atto di tutto ciò, ha ribadito nel verbale la precipua attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l'intervenuta richiesta al Ministro dei Tesoro - da parte dei Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca - dell'appostamento, anche nell'emananda legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009;
sempre ai sensi della legge 124 del 1999 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente;
tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA;
in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con i comuni ai sensi del comma 430 della legge n. 266 del 2005, che autorizza gli enti locali. a prorogare le convenzioni nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti;
tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997 n. 468 e successive modifiche e integrazioni;
anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato de jure all'amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
la legge n. 266 del 2005, comma 245, per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori co.co.co. ed ex Isu riuniti in cooperativo;
né nel provvedimento in discussione né tanto meno nella legge n. 133 si trova alcun riferimento al rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dai lavoratori appartenenti alle citate categorie;
la cessazione dei contratti di lavoro con i lavoratori co.co.co e con le cooperative ex LSU, che svolgono a tutt'oggi compiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura;
impegna il Governo:
a valutare la necessità di reperire i finanziamenti necessari al rinnovo, per i prossimi anni, delle convenzioni con le cooperative e dei contratti con i lavoratori Co.co.co. transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 124 del 1999;
a valutare l'opportunità di prevedere la stabilizzazione di tale personale.
9/1713/220. Antonino Russo, Siragusa.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1999 0124, L 2005 0266, L 2007 0244

EUROVOC :

amministrazione del personale

amministrazione scolastica

assunzione

centro di ricerca

cessazione d'impiego

conservazione del posto di lavoro

contratto

contratto di lavoro

cooperativa

ente locale

personale a contratto