Legislatura: 16Seduta di annuncio: 85 del 13/11/2008
Primo firmatario: BUCCHINO GINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/11/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008 FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008 GARAVINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008 NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008 PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO 13/11/2008 PICCHI GUGLIELMO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/11/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/11/2008 Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 13/11/2008
PARERE GOVERNO IL 13/11/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/11/2008
CONCLUSO IL 13/11/2008
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
il decreto legislativo n. 504 del 1992 non disciplina tuttavia le unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Inoltre nella lista delle esenzioni previste dal citato decreto-legge n. 93 del 2008 non sono contemplate le unità immobiliari degli italiani residenti all'estero;
il citato decreto-legge n. 93 ha altresì abrogato l'ulteriore detrazione fiscale sull'ICI introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 che era stata estesa anche ai residenti all'estero - già beneficiari della detrazione di base - che aveva praticamente esonerato così la stragrande maggioranza dei nostri connazionali dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili;
per i cittadini italiani residenti all'estero il risultato concreto dell'applicazione della normativa introdotta con il decreto-legge n. 93 è quindi l'eliminazione dell'ulteriore detrazione fino a 200 euro prevista dalla legge finanziaria per il 2008 e la non esenzione dal pagamento dell'ICI;
le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero erano tuttavia già state equiparate dal comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, alle abitazioni principali dei cittadini italiani residenti in Italia e quindi il legislatore, con il decreto-legge n. 93 del 2008, ha ignorato tale equiparazione omettendo così di estendere esplicitamente l'esenzione dall'ICI anche ai cittadini italiani residenti all'estero;
la facoltà di esonerare dal pagamento dell'ICI i cittadini italiani residenti all'estero proprietari di unità immobiliari in Italia è così demandata ad eventuali previsioni regolamentari dei singoli comuni e questa decisione arbitraria crea situazioni di disparità di trattamento a seconda del luogo di ubicazione dell'abitazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere con un provvedimento legislativo l'esenzione dall'ICI anche alle unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e già equiparate ad abitazione principale in virtù del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate.
9/1713/21. Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Narducci, Porta, Picchi.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 1993 0016
EUROVOC :abitazione
amministrazione locale
applicazione della legge
cittadino della Comunita'
comune
detrazione fiscale
legge finanziaria
pagamento
parita' di trattamento