ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01519/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 46 del 31/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: BARBIERI EMERENZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 31/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRASSINETTI PAOLA POPOLO DELLA LIBERTA' 31/07/2008
MAZZUCA GIANCARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 31/07/2008
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 31/07/2008
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 31/07/2008


Stato iter:
31/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2008
Resoconto FRATTINI FRANCO MINISTRO - (AFFARI ESTERI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 31/07/2008
Resoconto BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/07/2008

PARERE GOVERNO IL 31/07/2008

DISCUSSIONE IL 31/07/2008

APPROVATO IL 31/07/2008

CONCLUSO IL 31/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1519/1
presentato da
EMERENZIO BARBIERI
testo di
giovedì 31 luglio 2008, seduta n.046

La Camera,
premesso che:
il Trattato di Lisbona, pur non riproducendo il testo della Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000, lo richiama espressamente attribuendogli «lo stesso valore giuridico dei Trattati»;
per quanto attiene specificatamente alla materia del diritto di famiglia, la Carta dei diritti fondamentali introduce una disposizione (articolo 9) relativa al «diritto di sposarsi e di costituire famiglia», in base alla quale «il diritto di sposarsi e di costituire famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio»;
le spiegazioni allegate alla Carta dei diritti fondamentali relative all'articolo 9 precisano che l'articolo «non vieta, né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni di persone dello stesso sesso»; quelle relative all'articolo 52, nell'elencare i diritti che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), evidenziano che l'articolo 9 della Carta «copre la sfera dell'articolo 12 della CEDU ma il suo campo di applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale»;
la Carta si applica nel rispetto del principio di sussidiarietà e, pertanto, gli Stati membri ne rispettano i diritti, ne osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze;
la Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nel Trattato (ai quali non afferisce la materia della famiglia, di competenza degli Stati);
eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono rispettare il principio della proporzionalità (le limitazioni devono risultare necessarie e rispondere a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o per proteggere i diritti e le libertà altrui);
si ritiene doveroso salvaguardare i principi dell'ordinamento nazionale in materia di diritto di famiglia,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa affinché la ratifica del Trattato di Lisbona non incida sulla nozione giuridica di famiglia configurata dall'ordinamento nazionale, con riferimento ai principi costituzionali e alla normativa vigente e, in particolare, a lasciare impregiudicata e a riconoscere come famiglia a pieno titolo e ad ogni effetto quella fondata sul matrimonio di un uomo e una donna conformemente all'articolo 29 della Costituzione;
in particolare, a tenere in costante considerazione quanto previsto dall'articolo 81 del trattato di Lisbona che consente a ogni Parlamento nazionale di esercitare un potere di veto riguardo ai progetti di legislazione europea che hanno implicazioni trasnazionali sul diritto di famiglia;
a non estendere, da un lato, a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona, nella materia del diritto di famiglia, la competenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, o di qualunque altro organo giurisdizionale nazionale, ritenendo che le leggi, o i regolamenti, o le disposizioni, o le pratiche, o l'azione amministrativa dello Stato italiano in materia di diritto di famiglia siano difformi rispetto alle libertà e ai principi fondamentali che la Carta dei diritti fondamentali afferma e, dall'altro, a dichiarare che il diritto di cui all'articolo 9 della Carta non crea diritti azionabili dinanzi a organi giurisdizionali nazionali, salvo che tali diritti non siano stati previsti dall'ordinamento nazionale.
9/1519/1. Barbieri, Frassinetti, Mazzuca, Garagnani, Murgia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Carta dei diritti dell'uomo

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Corte di giustizia CE

diritto comunitario

diritto di famiglia

famiglia

matrimonio

minoranza sessuale

parlamento nazionale

ratifica di accordo

veto