ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01496/009

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 44 del 29/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: PELINO PAOLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 29/07/2008


Stato iter:
29/07/2008
Fasi iter:

RITIRATO IL 29/07/2008

CONCLUSO IL 29/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1496/9
presentato da
PAOLA PELINO
testo di
martedì 29 luglio 2008, seduta n.044

La Camera,
premesso che:
all'articolo 4, ai commi 2 e 2-bis, differisce al 1o gennaio 2009 l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
in particolare, il comma 2 differisce l'applicazione delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 e cioé: l'articolo 18 «obblighi del datore di lavoro e del dirigente», comma 1, lettera r), riguardante le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro (che prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni); l'articolo 41 «Sorveglianza sanitaria del medico competente», comma 3, lettera a), riguardante le visite mediche (che stabilisce il divieto di visite mediche preassuntive);
peraltro, le disposizioni di cui viene differita l'applicazione al 1o gennaio 2009, rientrano tra quelle già entrate in vigore il 15 maggio 2008, per cui occorrerebbe chiarire gli eventuali effetti retroattivi del comma 2 in esame, anche con riguardo alle sanzioni amministrative già irrogate e ai procedimenti sanzionatori in corso;
il comma 2-bis, inoltre, modifica l'articolo 306 «disposizioni finali», comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 - che dilaziona l'efficacia di alcune specifiche disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 - valutazione rischi - al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - al fine di differire ulteriormente (al 1o gennaio 2009) l'efficacia di tali specifiche disposizioni. Pertanto, il differimento va dal 29 luglio 2008 (novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del medesimo decreto) al 1o gennaio 2009;
detto differimento di termini riguarda l'applicazione di disposizioni in materia di salute e sicurezza, non trascurabili in quanto riguardano la valutazione dei rischi, le visite mediche e la comunicazione degli infortuni ai fini statistici - per la parte ordinamentale del provvedimento in questione - rientranti nelle misure di cui alla legge delega n. 123 del 2007, per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti di tutti i lavoratori, anche con riguardo alle differenze di genere e nel rispetto delle disposizioni vigenti, delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, per tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, con inasprimento delle sanzioni;
che nel recente decreto sicurezza, particolare attenzione è stata volta al profilo della sicurezza sul lavoro, riservando una corsia preferenziale ai dibattimenti riguardanti reati di questo settore, ritenuto di gravità sociale alla stregua della mafia e del terrorismo, segno della particolare attenzione del Governo all'argomento,

impegna il Governo

a non depotenziare con dilazioni alla attuazione dell'intervento di delega, la portata del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ne ha rafforzato sensibilmente l'efficacia, visto che l'applicazione delle predette disposizioni dovrebbe preferibilmente attenersi, rispettivamente, al termine originario, anche per il problema degli effetti retroattivi di quelle già entrate in vigore.
9/1496/9.Pelino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

ambiente di lavoro

politica sanitaria

sicurezza del lavoro