Legislatura: 16Seduta di annuncio: 44 del 29/07/2008
Primo firmatario: MARSILIO MARCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 29/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/07/2008 Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 29/07/2008 Resoconto MARSILIO MARCO POPOLO DELLA LIBERTA' INTERVENTO GOVERNO 29/07/2008 Resoconto MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
INVITO AL RITIRO IL 29/07/2008
PARERE GOVERNO IL 29/07/2008
DISCUSSIONE IL 29/07/2008
RITIRATO IL 29/07/2008
CONCLUSO IL 29/07/2008
La Camera,
premesso che:
con il comma 1117 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i benefici derivanti dalle convenzioni CIP6 e destinati al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili sono stati limitati, relativamente agli impianti di incenerimento di rifiuti, ai soli impianti già realizzati ed operativi;
il successivo comma 1118 (come modificato dal comma 154 dell'articolo 2 della finanziaria 2008) ha tuttavia previsto la possibilità, per il Ministro dello sviluppo economico, di definire condizioni e modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;
l'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007 ha inoltre previsto che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione e sia completata dal Ministro dello sviluppo economico col parere delle Commissioni parlamentari competenti;
le norme richiamate non si applicano al termovalorizzatore di Acerra (NA) in ragione delle deroghe contenute nell'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, al quale quindi è possibile riconoscere gli incentivi statali previsti dalle convenzioni CIP6;
una norma analoga - concernente gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (CE) - è contenuta nell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008;
il decreto in esame, al comma 7 dell'articolo 4-bis, in merito alla possibilità di concedere agli impianti di termovalorizzazione gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili, prevede che essi siano concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati nei suddetti impianti (lettera a); il termine entro il quale il Ministro dello sviluppo economico ha la possibilità di accordare - in deroga - gli incentivi citati agli impianti autorizzati e non ancora entrati in esercizio e a quelli ancora in costruzione viene spostato al 31 dicembre 2008 (lettera b);
il successivo articolo 4-novies, al comma 2, attribuisce al Ministro dello sviluppo economico la definizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su proposta motivata del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, delle modalità per concedere gli incentivi previsti dalle convenzioni CIP6 agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta;
la disposizione in esame - a differenza del citato articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008 - non prevede la limitazione degli incentivi alla sola parte organica dei rifiuti;
a giudizio del presentatore, l'approvazione dell'articolo 4-novies, comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, potrebbe mettere di nuovo l'Italia in una condizione di infrazione nei confronti dell'Unione europea,
impegna il Governo
a chiarire, in sede di interpretazione autentica del citato comma 2 dell'articolo 4-novies, che il regime di sovvenzioni CIP6 previsto per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta sia esclusivamente limitato alla frazione non biodegradabile dei rifiuti, così come previsto al comma 7 dell'articolo 4-bis, ciò al fine di non incorrere in una procedura d'infrazione per violazione della normativa comunitaria ed evitare il rischio di sanzioni economiche che ricadranno sui cittadini.
9/1496/5. Marsilio.
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