Legislatura: 16Seduta di annuncio: 44 del 29/07/2008
Primo firmatario: FOGLIATO SEBASTIANO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 29/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA 29/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/07/2008 MOLGORA DANIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/07/2008
ACCOLTO IL 29/07/2008
PARERE GOVERNO IL 29/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/07/2008
CONCLUSO IL 29/07/2008
La Camera,
premesso che:
secondo i più recenti dati Istat, nello svolgimento delle attività agricole risultano essere impegnate più di 4,1 milioni di soggetti, dei quali 3,07 milioni riconducibili alla famiglia del conduttore e 1,03 milioni di manodopera extra-aziendale;
è indubbio che lavori come la vendemmia, la potatura e la raccolta dei prodotti, per la stagionalità che li caratterizza, necessitano di procedure semplificate e sburocratizzate per il reperimento di manodopera occasionale;
dal mondo agricolo provengono, da tempo, giustificate istanze per la semplificazione degli oneri relativi all'assunzione di lavoratori stagionali e, in particolare, per l'istituzione di un contributo unificato che consenta di assolvere, contemporaneamente, agli oneri contributivi ed assistenziali;
favorevolmente era stata accolta dal settore agricolo l'immissione nel nostro ordinamento delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, tipologia contrattuale introdotta dalla riforma Biagi e basata sul meccanismo dei cosiddetti «buoni lavoro», e lungamente atteso era stato il provvedimento di attuazione che fissasse il valore nominale del buono [dopo varie modifiche stabilito in 10 euro che, al netto degli importi dovuti ai fini previdenziali (1,30 euro INPS), assicurativi (0,70 euro INAIL) e per il concessionario (0,50 euro), garantirà una remunerazione netta pari a 7,50 euro] ed individuasse il concessionario del servizio;
è innegabile il concreto vantaggio che tale tipologia contrattuale offre sia ai datori di lavoro che ai lavoratori: i primi potranno utilizzare le prestazioni lavorative senza bisogno di dover stipulare contratti e usufruendo della copertura assicurativa offerta dall'INAIL; i secondi, invece, avranno la garanzia di una copertura assicurativa e contributiva e, facilmente, potranno ritirare il denaro presentando il voucher presso uno dei soggetti convenzionati con il concessionario del servizio;
la recente modifica apportata alla normativa dall'articolo 22 del decreto legge n. 112 del 2008, appena approvato dall'Aula di Montecitorio ed ancora all'esame del Senato, motivata per semplificarne il regime giuridico ed ampliarne l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, ha deluso le aspettative del settore agricolo laddove la lettera f) è stata modificata nel senso di prevedere che i «buoni lavoro» possono essere utilizzati per le attività agricole a carattere stagionale svolte dai pensionati o dagli studenti under 25 anni ovvero per quelle attività svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, vale a dire i produttori agricoli con fatturato annuo non superiore a 7.000 euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di eliminare il limite di 7.000 euro di fatturato di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di consentire a tutto il settore agricolo la possibilità di utilizzare i voucher, fornendo così la giusta risposta alla richiesta di sburocratizzazione, di trasparenza e legalità.
9/1496/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Fogliato, Fugatti.
EUROVOC :formalita' amministrativa
popolazione agricola attiva
settore agricolo