ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: CECCUZZI FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
NANNICINI ROLANDO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/07/2008
Resoconto CECCUZZI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/07/2008
Resoconto SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/07/2008

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

DISCUSSIONE IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/99
presentato da
FRANCO CECCUZZI
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
l'articolo 33 del disegno di legge in esame reca norma in materia di applicabilità degli studi di settore ed elenco clienti fornitori;
l'articolo 33 assorbe soltanto una delle disposizioni contenute nella proposta di legge Ceccuzzi ed altri (A.C. n. 3087), presentata il 27 settembre 2007 nel corso della XV legislatura, incardinata in Commissione Finanze il 15 novembre 2007 ed il cui esame non è proseguito a causa della interruzione anticipata della legislatura, e la proposta di legge Ceccuzzi «Disciplina degli accertamenti a mezzo degli studi di settore» (A.C. n. 434) presentata il 29 aprile 2008);
l'articolo 83, comma 19, del disegno di legge in esame prevede che dal 2009 gli studi di settore vengano elaborati anche su base regionale o comunale e con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013;
nel corso dell'esame del provvedimento le Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze hanno approvato un emendamento, riprodotto dall'emendamento del Governo presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione, che vincola l'elaborazione su base territoriale degli studi di settore alla consultazione delle associazioni di categoria, in coerenza con quanto già previsto dal protocollo d'intesa sugli studi di settore sottoscritto, il 14 dicembre 2006, dalle associazioni di categoria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo economico;
è necessario dare continuità all'azione di riforma relativa alla definizione ed all'applicazione degli studi di settore, quale strumento atto a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d'impresa e da lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività;
occorre concepire l'azione di accertamento a mezzo di studi di settore quale strumento di reciproca collaborazione tra l'amministrazione finanziaria, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, rafforzando gli elementi di certezza e di perequazione del prelievo nel rapporto fra fisco e contribuente e tra fisco ed impresa;
occorre dare piena attuazione ai contenuti ed ai principi introdotti nel suddetto protocollo d'intesa. Tale protocollo, riconfermando la volontà di non modificarne la natura per evitare di trasformarli in uno strumento automatico con azione indiscriminata, ritiene prioritaria l'esigenza di migliorare la capacità di intervento selettivo degli studi di settore ribadendo tra l'altro la necessità di una continua collaborazione con le organizzazioni di categoria nelle diverse fasi di costruzione e definizione degli studi stessi;
l'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, disciplina l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;
le aspettative dei contribuenti, degli intermediari e delle associazioni professionali vanno nella direzione delle misure contenute nelle proposte di legge soprarichiamate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elaborare un testo unico sugli accertamenti condotti a mezzo di studi di settore, al fine di rendere più chiara ed efficace la normativa in materia - oggetto di una ormai copiosa produzione legislativa che rimanda a dieci leggi - e di semplificare la consultazione ed il rispetto delle norme da parte dei contribuenti, degli intermediari e dell'amministrazione finanziaria - assolvendo così anche agli obiettivi contenuti all'articolo 25 (Chiarezza dei testi normativi) del disegno di legge atto Camera 1441 collegato al provvedimento in esame - nonché contribuire alla delegificazione di cui tratta l'articolo 24 (Disposizioni abrogate) sempre del provvedimento medesimo;
a valutare l'opportunità, in tale testo unico, di prevedere una disposizione in base alla quale le attività cui si applicano gli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, sono esenti dall'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale mediante registratori di cassa o terminali elettronici;
a valutare l'opportunità di disporre che la revisione degli studi di settore, disciplinata dal comma 1 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, avvenga di norma ogni quattro anni anziché ogni tre per dare riferimenti più stabili ai contribuenti e semplificare il lavoro dell'amministrazione finanziaria;
a valutare l'opportunità di riaffermare che gli indicatori di normalità economica, che vengono inseriti nel corso delle revisioni degli studi di settore, costituiscano delle mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui agli articoli 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 600, e 55 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e che gli stessi possano essere utilizzati in sede di accertamento solo se corroborati da ulteriori elementi probatori tesi ad evidenziare la concretezza dell'anomalia riscontrata;
a valutare l'opportunità di riconoscere la congruità ai soggetti che dichiarano un volume di ricavi di importo superiore al ricavo minimo che emerge dall'intervallo di confidenza stabilito dall'applicazione degli studi di settore;
a valutare l'opportunità di sostituire la possibilità diretta dell'applicazione degli studi di settore per i soggetti che, per opzione o per obbligo, sono in contabilità ordinaria, con la possibilità comunque vincolata alla dimostrata inattendibilità della contabilità ed in tal caso di integrare i criteri stabiliti per individuare quando la contabilità è inattendibile con un apposito decreto che intervenga sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1996;
a valutare l'opportunità che i criteri selettivi per l'attività di accertamento, compresa quella a mezzo degli studi di settore, siano rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese che abbiano sede legale nei comuni ricompresi dai criteri indicati all'art 1, comma 2, lettera f) della legge n. 323 del 24 ottobre 2000 nei quali si registri un rapporto posti letto residenti pari o superiore all'1,5, e nei quali negli ultimi 15 anni si sia registrato un decremento di presenze termali, documentato dai rimborsi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pari o superiore al 30 per cento.
9/1386/99. Ceccuzzi, Sanga, Peluffo, Cenni, Nannicini, Sani, Vannucci.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 1993 0331, L 1983 0018

EUROVOC :

amministrazione fiscale

associazione professionale

contribuente

disegno di legge

IVA

lavoro autonomo

ordine professionale

prestazione di servizi

proposta di legge

rimborso

sede sociale

sviluppo economico