Legislatura: 16Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Primo firmatario: LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 GAGLIONE ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 GAROFANI FRANCESCO SAVERIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 GIACOMELLI ANTONELLO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 FIORONI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 LA FORGIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 MIGLIAVACCA MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 MOGHERINI REBESANI FEDERICA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 RECCHIA PIER FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 ROSATO ETTORE PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 RUGGHIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 SERENI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 TOCCI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/07/2008 Resoconto LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 23/07/2008 VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE GOVERNO 23/07/2008 Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 23/07/2008 Resoconto LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 22/07/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008
ACCOLTO IL 23/07/2008
PARERE GOVERNO IL 23/07/2008
DISCUSSIONE IL 23/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008
CONCLUSO IL 23/07/2008
La Camera,
premesso che:
una norma introdotta con il provvedimento in esame (articolo 60-bis) dispone che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazioni di misure di prevenzione di cui alla legge 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
la stessa norma prevede la devoluzione di tali somme, in quota parte per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte il versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
la legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso alimentato da un contributo annuo dello Stato e dai proventi derivanti dalla confisca dei beni mafiosi stabilendo che le dotazioni del fondo sono destinate al pagamento delle somme liquidate con sentenza a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di reati di tipo mafioso;
all'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso concorrono i rientri dalle confische, disposte ai sensi della legge n. 575 del 1965 e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;
a tali fini il legislatore, nell'istituire il Fondo, ha modificato l'articolo 2-undecies della medesima legge n. 575 del 1965, con disposizioni finalizzate non soltanto a stabilire che all'alimentazione dello stesso concorrono tutti i beni confiscati, ma, altresì, a sancire la precedenza della finalità del risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, rispetto alle altre destinazioni;
è pertanto assolutamente necessario riconoscere nelle vittime della mafia i soggetti privilegiati da risarcire con le risorse individuate dalle norme soprarichiamate,
impegna il Governo
a garantire la continuità della piena applicazione della legge n. 512 del 22 dicembre 1999 e della legge del 31 maggio 1965 n. 575, rispettando la precedenza del diritto ai risarcimenti delle vittime dei reati di tipo mafioso.
9/1386/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Laganà Fortugno, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1965 0575, L 1999 0512, L 2007 0244
EUROVOC :applicazione della legge
bilancio dello Stato
gestione delle risorse
indennizzo
liquidazione dei beni
mafia
procedura penale
reato
sanzione amministrativa
sequestro di beni
sicurezza pubblica
vittima