ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/009

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: CESARO LUIGI
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/07/2008
Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008

DISCUSSIONE IL 23/07/2008

ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/9
presentato da
LUIGI CESARO
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 1, modifica l'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni introducendo nuovi criteri per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, in ragione della prevista abrogazione del decreto ministeriale 15 aprile 1994;
tale disposizione non contiene i criteri per la scelta del campione di strutture da utilizzare come base per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie;
tale disposizione, inoltre, non tiene conto, per le strutture private accreditate, tra gli elementi di determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, del giusto utile d'impresa;
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 3, modifica l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le modifiche riguardano l'accreditamento delle strutture sanitarie in rapporto al fabbisogno ed alla funzionalità della programmazione regionale. Viene aggiunto quale ulteriore criterio di valutazione la soglia minima di efficienza, ovvero la verifica del rapporto tra quantità, qualità e costo delle prestazioni sanitarie;
tale disposizione, non prevede nella determinazione della soglia minima di efficienza le differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie e le diverse realtà geografiche;
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 3, modifica l'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni introducendo il seguente comma 2-quinquies: «in caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso»;
tale disposizione, a fronte della sospensione dell'accreditamento in caso di mancata stipula dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies non prevede specifiche procedure per la programmazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tra l'altro, con segnalazione AS451 del 24 aprile 2008, inviata al Governo e al Parlamento il 2 maggio 2008, ha censurato la determinazione di limiti di spesa per singola struttura accreditata basati sul fatturato storico,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, al fine di:
introdurre precisi criteri per la determinazione del campione di strutture da utilizzare come base per la fissazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie;
tenere conto tra gli elementi per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie il giusto utile d'impresa, costituzionalmente garantito, nonché ad introdurre ulteriori criteri di determinazione delle tariffe;
introdurre per la determinazione della soglia minima di efficienza criteri che tengano conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia;
introdurre nell'articolo 8-quinquies ulteriori e specifici criteri per la corretta programmazione dei volumi di prestazioni, i cui limiti di spesa siano coerenti con il fabbisogno assistenziale e siano determinati per ogni branca specialistica, e non per singole strutture accreditate, anche alla luce delle indicazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
9/1386/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Cesaro, Gioacchino Alfano.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0502

EUROVOC :

campionamento

censura

concorrenza

contratto

fissazione dei prezzi

legislazione antitrust

pianificazione regionale

politica della concorrenza

prestazione di servizi

rappresentanza diplomatica

salario