ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: MURER DELIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO LIVIA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
CALGARO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
MOSELLA DONATO RENATO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/54
presentato da
DELIA MURER
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
uno degli obiettivi immediati del Governo è quello di contrastare l'assenteismo nella pubblica amministrazione e le misure adottate sono di varia natura come, ad esempio, il prolungamento dell'orario delle visite fiscali e la possibilità che queste vengano eseguite anche per assenze di un giorno, il fatto che i certificati medici per malattia superiore ai dieci giorni non potranno più essere rilasciati dal medico di famiglia, ma dall'ASL;
tra le misure adottate per contrastare l'assenteismo ci sono anche quelle atte a disincentivare economicamente le assenze;
l'articolo 71 del provvedimento in esame dispone che l'assenze dal servizio dei dipendenti pubblici non possono essere equiparate alle presenze ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione collettiva se non nei casi specifici riportati dallo stesso articolo in cui si equipara l'assenza dal servizio alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa;
tra i casi elencati non rientrano né il congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 per l'assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle conviventi, o al coniuge né i permessi lavorativi ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992 (commi 1, 2 e 3), cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e ali affini delle persone con handicap grave,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte ad estendere l'equiparazione tra l'assenza di servizio e la presenza anche a queste due ulteriori categorie vista anche la difficoltà che queste persone incontrano nell'accudire quotidianamente un familiare disabile stante anche la carenza della rete e i servizi e la sua non unitarietà ed omogeneità su tutto il territorio nazionale.
9/1386/54. Murer, Livia Turco, Calgaro, Burtone, Mosella.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2001 0151, L 1992 0104

EUROVOC :

assenteismo

contrattazione collettiva

diritto territoriale

medico

premio salariale

pubblica amministrazione