Legislatura: 16Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Primo firmatario: MADIA MARIA ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 LETTA ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008 SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/07/2008 VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 23/07/2008 LETTA ENRICO PARTITO DEMOCRATICO
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/07/2008
PARERE GOVERNO IL 23/07/2008
DISCUSSIONE IL 23/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008
CONCLUSO IL 23/07/2008
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento interviene in maniera specifica sul contratto di apprendistato stabilendo che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, prevista nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non possa essere superiore a sei anni;
viene contestualmente eliminato il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina previgente in modo che le parti sociali sono ora libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo;
si rischia in tal modo che le aziende abusino il ricorso al contratto di apprendistato, senza la possibilità da parte dello Stato di esercitare alcun controllo, dato che, nel caso di apprendistato professionalizzante, le regioni non possono intervenire per la regolamentazione dei profili formativi del contratto stesso,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere forme di controllo sul regolare svolgimento della formazione dei lavoratori tramite contratto di apprendistato, con particolare riferimento alla formazione esclusivamente aziendale, al fine di prevenire qualsiasi forma di applicazione inidonea alla specifica formazione del lavoratore ivi prevista.
9/1386/46. Madia, Schirru, Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.
EUROVOC :associazione
contratto
contratto collettivo
impresa
istruzione
parti sociali
pianificazione nazionale
pianificazione regionale
regolamento