Legislatura: 16Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Primo firmatario: LABOCCETTA AMEDEO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/07/2008 VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 23/07/2008 Resoconto LABOCCETTA AMEDEO POPOLO DELLA LIBERTA'
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008
DISCUSSIONE IL 23/07/2008
ACCOLTO IL 23/07/2008
PARERE GOVERNO IL 23/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008
CONCLUSO IL 23/07/2008
La Camera,
premesso che:
con il varo del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, il Governo ha provveduto ad emanare norme tese al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione finanziaria al fine di garantire maggiore efficacia all'attività della stessa in ordine al corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale; l'efficienza dell'amministrazione finanziaria va perseguita anche assicurando la chiarezza delle disposizioni finanziarie applicative della normativa primaria, finalizzata all'ottimale recupero dell'imposta;
con l'articolo 1, commi 81 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata definita la natura tributaria del prelievo erariale unico (PREU) sulla raccolta del gioco realizzato tramite apparecchi da intrattenimento ex articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
è necessario continuare l'azione di contrasto al gioco illegale nonché di potenziare e garantire le entrate erariali derivanti dal comporto del gioco lecito,
impegna il Governo:
ad assicurare che la liquidazione del PREU dovuto per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari, quali soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta medesima, considerato tributo solo a far data dal 1o gennaio 2007, venga effettuata nei termini previsti dall'articolo 39-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 (come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni);
a chiarire che i predetti concessionari, non essendo esattori d'imposta e/o agenti di riscossione, né in alcun modo equiparabili agli stessi, sono tenuti al versamento integrale dell'imposta per la quale assumono il ruolo esclusivo di soggetti passivi d'imposta, imposta che rimane ad esclusivo carico dei concessionari medesimi titolari del residuo della raccolta.
9/1386/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Laboccetta.
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