ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/276

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: MILANATO LORENA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDELLI SIMONE POPOLO DELLA LIBERTA' 22/07/2008
PEPE MARIO (MISTO) POPOLO DELLA LIBERTA' 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/07/2008
Resoconto MILANATO LORENA POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008

ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

DISCUSSIONE IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/276
presentato da
LORENA MILANATO
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
l'articolo 66, comma 11, del decreto-legge in esame in materia di turn-over ha posto dei limiti alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legilslativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
tra gli enti citati nell'articolo 3 del decreto legilslativo 30 marzo 2001, n. 165, figura anche la Commissionale Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB);
per quanto riguarda la CONSOB, le vigenti disposizioni (articolo 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni) prevedono che la quasi totalità delle risorse finanziarie sia acquisita direttamente dagli operatori del mercato, secondo tariffe determinate dalla Commissione e solo una quota residuale sia posta a carico del bilancio dello Stato, in relazione alle funzioni di interesse generale che l'Istituzione svolge;
le disposizioni che hanno previsto un incremento degli organici della CONSOB hanno comunque espressamente stabilito che alle coperture degli oneri relativi si provvedesse con le risorse derivanti dal citato articolo 40 della legge n. 24 del 1994, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato;
un'eventuale limitazione all'assunzione di personale non comporterebbe pertanto alcun effetto in termini di riduzione della spesa pubblica;
i limiti introdotti dalla disciplina del turn-over per il comparto delle amministrazioni dello stato, inoltre, non si adattano a una istituzione giovane (il cui personale ha un'età media di 40 anni e 10 mesi), con un organico di 715 unità ricoperto solo da 538 unità lavorative in servizio e con in corso gli adempimenti necessari per l'integrale copertura dei posti disponibili, attribuiti in conseguenza dei nuovi e maggiori compiti assegnati da direttive comunitarie e da leggi nazionali all'istituto; tali limiti, ove mantenuti, avrebbero di fatto l'effetto di introdurre un blocco totale delle assunzioni per i prossimi anni;
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 66 comporterebbe anche la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche in avanzata fase di svolgimento;
l'acquisizione di nuove risorse, senza oneri a carico dell'erario che consentirebbe alla CONSOB di completare il proprio organico, costituisce un'esigenza imprescindibile in un momento di rilevanti riforme legislative;
il recepimento di importanti direttive comunitarie (abusi di mercato, opa, transparency, prospetto, revisione contabile, antiriciclaggio, ecc.) implica un'ulteriore attribuzione di nuovi e impegnativi compiti che rischierebbero di essere vanificati;
la previsione di limitazioni nelle politiche di assunzione di personale introduce una rilevante deroga al principio di autonomia che assiste l'attività delle Autorità indipendenti, con riferimento alla capacità di autodeterminazione della loro organizzazione interna, principio posto a garanzia della indipendenza delle Autorità, nonché dell'efficiente svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;
i principi di autonomia e indipendenza sono considerati essenziali, anche in ambito comunitario e nelle altre sedi internazionali e negli stessi principi fissati a livello internazionale dalla IOSCO (International Organization of Securities Commissions) viene sancito che «the regulators should be operationally independent (...) in the exercise of its functions end powers» e che per questa ragione le stesse «should have a stable source of funding sufficient to exercise its powers and responsibilities» (Principle n 2) e che «the level o resources should recognize the difficulty of attracting and retaining experienced staff» (Principle n. 3);
l'estensione della normativa in esame alla CONSOB, oltre a ledere i principi di autonomia e indipendenza, non comporterebbe vantaggi per l'erario, mentre rappresenta un vulnus anche operativo per l'Istituto che potrebbe ridurre o compromettere la sua capacità di svolgere adeguatamente i compiti di vigilanza e controllo ad esso attribuiti; il Sistema Paese potrebbe anche ricevere un danno in termini di minore efficienza dei mercati finanziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tempestivamente le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di escludere la CONSOB dal novero dei soggetti destinatari della limitazione di cui al citato articolo 66, comma 11, del decreto-legge in esame.
9/1386/276. (Testo modificato nel corso della seduta) Milanato, Baldelli, Mario Pepe (PdL).

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA ( CONSOB ), L 1994 0724

EUROVOC :

assunzione

bilancio dello Stato

consulenza e perizia

direttiva comunitaria

mercato

mercato finanziario

offerta pubblica di acquisto

prodotto alimentare

spesa pubblica

tesoro

verifica dei conti

verifica ispettiva