ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/238

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 23/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/238
presentato da
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
considerato che:
il controllo della spesa previdenziale ed assistenziale è uno degli obiettivi della politica di Governo; in tale ambito è prioritaria la lotta all'uso distorto delle norme vigenti ed alle sacche di ingiustificato privilegio, con le quali si drenano risorse in danno alle legittime necessità dei veri bisognosi;
con il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge in esame si è stabilito che dal 1o gennaio 2009 l'assegno sociale è corrisposto ai cittadini comunitari ultrasessantacinquenni a condizione che abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale;
si pone fine ad una prassi scorretta in base alla quale si verificavano ricongiungimenti «surrettizi» di ascendenti ultra sessantacinquenni provenienti dai Paesi più poveri dell'Unione (in particolare Romania e Bulgaria), che sulla base della semplice iscrizione anagrafica nel Comune di residenza si sono ritenuti legittimati a richiedere la liquidazione delle prestazioni assistenziali, peraltro in violazione della direttiva europea 2004/38/CE nella quale si sottolinea che il ricongiungimento degli ascendenti non deve gravare sull'assistenza sociale del Paese di accoglienza; tale principio è ripetutamente ribadito dal decreto legislativo di recepimento della direttiva, n. 30 del 2007;
il risparmio di spesa che ne consegue non è poca cosa: la relazione tecnica prevede 5 milioni di euro nel 2009, 24 nel 2010 e 52 nel 2011, a fronte di circa 12.000 richieste l'anno, segno evidente che questo tipo di sfruttamento del Paese ospitante è uno «stile di vita» di intere popolazioni;
peraltro non è chiaro come i comuni possano aver concesso così facilmente la residenza, la quale, per i comuni cittadini, è soggetta a tutta una serie di verifiche e procedure;
né è chiaro per quali motivi debbano essere mantenute le prestazioni già concesse se non rispondono al dettato della citata direttiva, né perché l'operatività del comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge in esame sia posticipata al 1o gennaio 2009;
per quel che invece riguarda l'aggravamento dei costi della previdenza, si registra un uso distorto della reversibilità pensionistica, uso che ha assunto aspetti patologici col crescere del numero delle badanti extracomunitarie; è crescente infatti il numero di anziani italiani che sposa la propria badante, trasferendo ad essa il diritto alla pensione di reversibilità; pensione che lo Stato è obbligato a pagare anche per decenni dopo la morte del titolare;
l'istituto della reversibilità ha ragione di esistere in un sistema sociale in cui uno dei componenti della famiglia lavora e versa i contributi, mentre l'altro si occupa della crescita dei figli e della casa e gode di un sostegno in caso di premorienza del titolare della pensione; la reversibilità presuppone quindi un matrimonio di lunga durata;
l'evoluzione della società ha posto in crisi il modello di matrimonio che giustificava la reversibilità e la riforma pensionistica non ne ha tenuto adeguato conto; si registrano oggi matrimoni contratti al solo scopo di trasferire il diritto alla pensione, aggravando così i conti già precari del sistema pensionistico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per bloccare qualsiasi assegno assistenziale richiesto nei termini descritti in premessa a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
a valutare l'opportunità di sospendere gli assegni assistenziali già in corso di erogazione per violazione della direttiva europea 2004/38/CE, illustrata in premessa;
a valutare l'opportunità di procedere per danno erariale nei confronti dei comuni che non abbiano rispettato le procedure per l'iscrizione anagrafica, né tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2004/38/CE;
ad adottare ulteriori iniziative legislative volte a legare la reversibilità pensionistica in progressione al numero di anni di matrimonio, prevedendone il pieno godimento dopo un congruo periodo di stabile convivenza.
9/1386/238. Marinello, Guido Dussin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

assegno

assicurazione per la vecchiaia

assistenza sociale

classe sociale

condizioni di vita

direttiva comunitaria

diritto del lavoro

matrimonio

paese meno sviluppato

politica del governo

residenza

trasferimento di diritti a pensione

violazione del diritto comunitario