Legislatura: 16Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Primo firmatario: MARGIOTTA SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LUONGO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/07/2008 Resoconto MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 23/07/2008 VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 22/07/2008
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 23/07/2008
PARERE GOVERNO IL 23/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008
CONCLUSO IL 23/07/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 81, comma 16, del provvedimento in esame determina un maggior prelievo a carico dei titolari di concessioni petrolifere;
è opportuno che gli introiti derivanti da tale maggiore prelievo siano, tra l'altro, utilizzati in favore dei cittadini residenti e delle imprese con sede nelle Regioni interessate dalle infrastrutture di estrazione, che allo stato attuale ricevono ristoro molto limitato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. 25 novembre 1996, n. 625,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative normative volte a disporre l'esenzione totale o parziale delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
in alternativa, ad assumere iniziative normative volte a riservare una quota di tale maggiore prelievo, pari almeno al 50 per cento all'anno alle Regioni interessate dalle infrastrutture di estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi che destinano tali somme alla riduzione del costo dei carburanti per autotrazione a favore dei cittadini residenti e delle imprese con sede legale e operativa nei loro territori, prevedendo, in particolare, che la ripartizione delle somme tra le Regioni avvenga in proporzione del prodotto della coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi realizzata su base annuale e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 6 mesi dalla data di conversione in legge del provvedimento in esame siano dettate le disposizioni attuative finalizzate a stabilire le modalità per la riduzione del costo dei carburanti per autotrazione tramite la predisposizione di carte acquisti a favore di tutti i residenti, finalizzate all'acquisto di tali beni, con onere a carico della Regione beneficiaria delle predette risorse.
9/1386/223. Margiotta, Luongo.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 1996 0625
EUROVOC :acquisto
carburante
esenzione fiscale
idrocarburo
imposta sui carburanti
sede sociale
trivellazione