ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/207

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: CESARIO BRUNO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
SAMPERI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/07/2008
Resoconto MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 23/07/2008
Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/07/2008
Resoconto VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/07/2008

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008

DISCUSSIONE IL 23/07/2008

ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/207
presentato da
BRUNO CESARIO
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 2, commi 1 e 2, definisce il patrimonio culturale ed individua l'interesse delle cose che costituiscono beni culturali; lo stesso decreto, all'articolo 3, commi 1 e 2, definisce ed individua le forme e l'esercizio di tutela per tali beni ed infine, all'articolo 4, comma 1, attribuisce tali funzioni allo Stato e, in particolare, al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di garantirne l'esercizio unitario;
la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, sottoscritta dall'Italia a Londra il 6 maggio 1969, impegnava i Paesi firmatari a «prendere le misure necessarie perché gli scavi archeologici vengano affidati unicamente a persone qualificate previa autorizzazione speciale»;
in attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, recante «Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali», conferma l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in considerazione delle loro caratteristiche oggettive;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», attribuisce carattere di specificità agli interventi ricadenti in ambiti assoggettati alle norme del decreto legislativo in questione, in ragione degli interessi pubblici attratti in tale ambito;
il citato decreto legislativo n. 30 del 2004 prevede, all'articolo 5, la definizione di specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori, indicati all'articolo 1, comma 2 (scavi archeologici);
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 2 agosto 2005, rileva la grave inosservanza o applicazione distorta relativa alla mancata attuazione dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 30 del 2004, laddove prevede che i requisiti specifici di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, dovevano essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30 del 2004, quindi a far data dall'8 febbraio 2004, e la mancata attuazione dello stesso articolo 5, laddove prevede che entro 180 giorni dalla data appena indicata il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, doveva apportare, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, in modo da disciplinare i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;
le segnalazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono rimaste disattese;
l'assenza di definizione di requisiti per la qualificazione dei soggetti esecutori di interventi concernenti beni culturali, oltre che in ambito di appalti pubblici, riguarda ed investe il settore privato, essendo anche i beni ricadenti in tale ambito sottoposti, qualora ne sussista lo specifico interesse, alle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
al fine di un'effettiva applicazione del suddetto decreto, la definizione di specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di interventi in tale ambito deve riguardare, oltre che i soggetti giuridici e le imprese, anche le persone fisiche ed i professionisti che di fatto intervengono direttamente sul patrimonio;
il Ministro dell'economia e delle finanze, nel suo intervento alla Camera dei deputati del 17 luglio 2008, ha reso noto che il Governo sta lavorando ad un progetto per trasferire la proprietà del patrimonio pubblico a comuni e regioni che attualmente non risultano dotati delle adeguate risorse umane e professionali, al fine di una corretta e scientificamente adeguata tutela, gestione e valorizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure per superare l'incertezza normativa relativa ai requisiti formativi e curriculari che debbono possedere i soggetti, pubblici e privati, ed i professionisti per l'esecuzione di scavi archeologici o di interventi assoggettati alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e in particolare degli interventi di cui all'articolo 89 del medesimo decreto, proprio in ragione delle particolari forme di tutela che il legislatore intende riconoscere a tali interventi.
9/1386/207. (Testo modificato nel corso della seduta) Cesario, Madia, Samperi, Ghizzoni, Froner.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2004 0042, L 2002 0137

EUROVOC :

appalto pubblico

archeologia

autonomia

convenzione europea

impresa privata

lavori pubblici

opera d'arte

patrimonio culturale

persona fisica

protezione del patrimonio