ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/178

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: CAVALLARO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
MISIANI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008
VANNUCCI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/07/2008
Resoconto CAVALLARO MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

NON ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

DISCUSSIONE IL 23/07/2008

RESPINTO IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/178
presentato da
MARIO CAVALLARO
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
l'articolo 77 definisce gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali per il triennio 2009-2011, fissando la misura del concorso delle autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011;
l'articolo 77-ter (Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome) nel testo dell'emendamento Dis. 1.1 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, detta le disposizioni relative al nuovo Patto per garantire il conseguimento degli obiettivi finanziari stabiliti per il triennio 2009-2011;
in particolare, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo del patto di stabilità, il comma 4 stabilisce che il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario debba essere determinato, per l'anno 2009, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa, al netto delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore, e al netto delle spese per la concessione di crediti;
con la manovra 2009 è stato richiesto alle autonomie territoriali un rilevante contributo al riequilibrio finanziario del Paese, in particolare con il contenimento delle spese per la sanità;
la manovra di contenimento della spesa delle autonomie territoriali ha conseguenze rilevanti sugli investimenti delle regioni e degli enti locali; le amministrazioni locali effettuano infatti il 70 per cento del complesso degli investimenti realizzati sul territorio nazionale;
alcune particolari categorie di investimento non possono essere rinviate, perché necessarie all'erogazione di servizi sociali essenziali e al benessere delle popolazioni;
comuni e province sono tenuti, in base alla normativa europea (direttiva 2000/35/CE, come recepita dalla legge 1o marzo 2002, n. 39) e alla legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni, al pagamento, entro sessanta giorni, di prestazioni già eseguite dalle imprese e regolate da fatture che richiedono il saldo a scadenza prefissata;
nel rispetto delle norme vigenti relative al patto di stabilità e crescita di cui agli articoli 77-bis e 77-ter, nel testo dell'emendamento Dis. 1.1 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, le amministrazioni possono trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento, pur disponendo di risorse per cassa ed essendo pienamente solvibili, nel caso in cui l'importo dovuto determini una differenza tra incassi e pagamenti superiore al limite previsto dal patto;
le imprese creditrici possono ricorrere ad un decreto ingiuntivo e al pignoramento delle somme presso il tesoriere; in tal caso l'ente è tenuto al pagamento degli interessi moratori ed in base alla normativa potrebbe anche rivalersi nei confronti del dirigente responsabile;
la riscossione forzosa delle somme dovute determinerà comunque una violazione dei limiti stabiliti dal patto di stabilità, con un ulteriore aggravio commisurato all'ammontare degli interessi di mora dovuti, in particolare nel caso in cui le insolvenze siano di elevato ammontare e tali da configurare situazioni di dissesto finanziario;
le sanzioni disposte per la violazione del patto di stabilità dagli articoli 77-bis e 77-ter, nel testo dell'emendamento Dis. 1.1 del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, sono draconiane, e prevedono, tra l'altro, il taglio dei contributi ordinari e il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, con ulteriore riduzione delle risorse necessarie all'erogazione di servizi e alla realizzazione di opere essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dal calcolo complessivo delle spese finali per l'anno 2009 le spese in conto capitale necessarie ai pagamenti relativi alle funzioni 4 (edilizia scolastica) e 10 (edilizia sociale) del bilancio degli enti locali.
9/1386/178. Cavallaro, Rubinato, Misiani, Vannucci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

credito

direttore di impresa

diritto comunitario

ente locale

investimento

norma europea

servizio sociale

solvibilita' finanziaria

stabilita' dei prezzi

stabilizzazione economica

termine di pagamento