Legislatura: 16Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Primo firmatario: DONADI MASSIMO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 23/07/2008 VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008
ACCOLTO IL 23/07/2008
PARERE GOVERNO IL 23/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008
CONCLUSO IL 23/07/2008
La Camera,
premesso che:
il Parlamento ha recentemente approvato la legge 17 ottobre 2007, n. 188, che prescrive l'adozione di un modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori onde evitare abusi;
tale approvazione è avvenuta pressoché all'unanimità: nella seduta della Camera del 5 luglio 2007, in sede di dichiarazione di voto finale si erano espressi favorevolmente, a nome dei rispettivi gruppi, anche gli onorevoli Lo Presti (AN), Compagnon (Lega Nord) e Luigi Fabbri (Forza Italia);
il provvedimento è stato varato per neutralizzare una vessazione illegale, eppure diffusa: l'assunzione con licenziamento incorporato. È il ricatto che chiede alla lavoratrice ed al lavoratore, nel momento dell'assunzione, quando i datori di lavoro hanno un potere decisivo, la sottoscrizione di una lettera di licenziamento volontario in bianco: è una spada di Damocle che graverà sulla vita dei soggetti coinvolti, messi in soggezione permanente. Esso rappresenta un intollerabile prezzo pagato al bisogno di lavoro: un diritto si trasforma così in un ricatto che diventerà effettivo in caso di maternità o in occasione di una malattia o di infortunio;
questo comportamento lesivo di diritti e dignità è molto più diffuso di quanto emerga, seppure i dati di cui disponiamo, che sappiamo essere sottostimati - parlano di circa 18.000 casi all'anno -, rappresentino una realtà significativa;
la legge n. 188 del 2007 vuole prevenire il compiersi di questo arbitrio, vincolando la lettera di dimissioni volontarie all'uso di un modulo facilmente reperibile, numerato e a scadenza. Qualsiasi atto scritto al di fuori di questo modulo è nullo. Così si previene l'insorgere dell'abuso, andando oltre la legislazione precedente (il testo unico a sostegno della maternità e paternità del 2001 e il Codice per le pari opportunità del 2006) che già si era posta il problema, riguardo al contratto di lavoro subordinato, prevedendo una verifica ex post della veridicità delle dimissioni sospette date durante la gravidanza o entro il primo anno di matrimonio;
la verifica successiva si infrange spesso con la difficoltà della lavoratrice e del lavoratore a sottrarsi al ricatto che perdura per il bisogno di lavoro e la paura di non trovarlo più. Essi, che hanno l'onere della prova, anche nel caso in cui riescano a dimostrare l'illegittimità delle dimissioni, spesso preferiscono una buonuscita rispetto al reintegro in un posto di lavoro ove pagherebbero, in mille modi, l'atto di ricorso alla magistratura;
successivamente sono intervenuti, in attuazione della legge citata, il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008, entrato in vigore il 5 marzo 2008, nonché la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 marzo 2008;
approfittando di alcuni eccessi burocratici contenuti nei documenti ministeriali, partiva una campagna di stampa ben orchestrata volta all'abrogazione della legge;
l'attuale Ministro del lavoro prometteva alle associazioni imprenditoriali, che pure, in un primo momento, si erano dichiarate favorevoli al provvedimento, l'abrogazione della legge n. 188, il che è avvenuto con l'articolo 34, comma 10, alla lettera l) , del decreto in esame,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per garantire l'effettiva volontarietà delle dimissioni dei lavoratori dipdendenti ferme restando le competenze riservate al Parlamento.
9/1386/116. Donadi.
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