Legislatura: 16Seduta di annuncio: 36 del 16/07/2008
Primo firmatario: PALOMBA FEDERICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 16/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 16/07/2008 Resoconto CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) DICHIARAZIONE VOTO 16/07/2008 Resoconto PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI
NON ACCOLTO IL 16/07/2008
PARERE GOVERNO IL 16/07/2008
DISCUSSIONE IL 16/07/2008
RESPINTO IL 16/07/2008
CONCLUSO IL 16/07/2008
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene norme, di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, che sembrano introdurre elementi di interferenza dei potere politico dell'esecutivo nelle decisioni di competenza di un ordine autonomo e indipendente, come garantito dall'articolo 104 della Costituzione, quale quello della Magistratura;
l'articolo 2-bis del decreto-legge, in particolare, sostituisce l'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disponendo che nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna priorità assoluta ai procedimenti relativi a determinati reati;
la norma, dato il suo tenore letterale, non si limita a fissare «criteri di priorità»; con essa, infatti, vengono introdotte nel sistema rigidità tali da determinare, in concreto, una esclusione della azione penale per intere categorie di fatti, che pure la legge prevede come reati;
si aggiunga che la previsione per legge dell'ordine di trattazione dei processi è, di per sé, piuttosto incongrua, essendo laborioso e difficilmente praticabile un intervento legislativo ogni volta in cui tale ordine debba essere modificato, anche per ragioni contingenti;
la soluzione adottata pone, dunque, delicati problemi di compatibilità con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, previsto dall'articolo 112 della Costituzione, che opera, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, con riferimento pan soltanto all'inizio dei procedimenti ma anche alla loro regolare prosecuzione;
la piena responsabilità della Magistratura in merito a tali decisioni rispetterebbe a pieno il principio di autonomia e indipendenza del potere giurisdizionale! nei confronti del potere esecutivo esercitato dal Governo, riconosciuto e garantito dalle norma e costituzionali,
impegna il Governo
ad evitare qualunque azione che possa rappresentare una interferenza del potere esecutivo nella giurisdizione, ivi compresi gli interventi volti a ledere il principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale.
9/1366/46. Palomba.
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procedimento giudiziario
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