ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01366/046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 36 del 16/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: PALOMBA FEDERICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 16/07/2008


Stato iter:
16/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/07/2008
Resoconto CALIENDO GIACOMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/07/2008
Resoconto PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/07/2008

PARERE GOVERNO IL 16/07/2008

DISCUSSIONE IL 16/07/2008

RESPINTO IL 16/07/2008

CONCLUSO IL 16/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1366/46
presentato da
FEDERICO PALOMBA
testo di
mercoledì 16 luglio 2008, seduta n.036

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene norme, di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, che sembrano introdurre elementi di interferenza dei potere politico dell'esecutivo nelle decisioni di competenza di un ordine autonomo e indipendente, come garantito dall'articolo 104 della Costituzione, quale quello della Magistratura;
l'articolo 2-bis del decreto-legge, in particolare, sostituisce l'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disponendo che nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna priorità assoluta ai procedimenti relativi a determinati reati;
la norma, dato il suo tenore letterale, non si limita a fissare «criteri di priorità»; con essa, infatti, vengono introdotte nel sistema rigidità tali da determinare, in concreto, una esclusione della azione penale per intere categorie di fatti, che pure la legge prevede come reati;
si aggiunga che la previsione per legge dell'ordine di trattazione dei processi è, di per sé, piuttosto incongrua, essendo laborioso e difficilmente praticabile un intervento legislativo ogni volta in cui tale ordine debba essere modificato, anche per ragioni contingenti;
la soluzione adottata pone, dunque, delicati problemi di compatibilità con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, previsto dall'articolo 112 della Costituzione, che opera, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, con riferimento pan soltanto all'inizio dei procedimenti ma anche alla loro regolare prosecuzione;
la piena responsabilità della Magistratura in merito a tali decisioni rispetterebbe a pieno il principio di autonomia e indipendenza del potere giurisdizionale! nei confronti del potere esecutivo esercitato dal Governo, riconosciuto e garantito dalle norma e costituzionali,

impegna il Governo

ad evitare qualunque azione che possa rappresentare una interferenza del potere esecutivo nella giurisdizione, ivi compresi gli interventi volti a ledere il principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale.
9/1366/46. Palomba.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

istruzione

potere esecutivo

potere politico

procedimento giudiziario

reato