ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01366/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 36 del 16/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: ZACCARIA ROBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/07/2008


Stato iter:
16/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/07/2008
Resoconto ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 16/07/2008
Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/07/2008

NON ACCOLTO IL 16/07/2008

PARERE GOVERNO IL 16/07/2008

RESPINTO IL 16/07/2008

CONCLUSO IL 16/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1366/21
presentato da
ROBERTO ZACCARIA
testo di
mercoledì 16 luglio 2008, seduta n.036

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;
le lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, modificano la disciplina codicistica in materia di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, disposta con provvedimento giurisdizionale a titolo di misura di sicurezza personale non detentiva;
tale disciplina è contenuta negli articoli 235 e 312 del codice penale, e che alla misura di sicurezza di espulsione dello straniero il decreto legge affianca quella dell'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea;
ai sensi dell'articolo 27 della direttiva europea n. 2004/38, relativa ai diritti dei cittadini degli stati europei e dei loro familiari, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione dei cittadini suddetti solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica;
ai sensi della direttiva predetta la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti;
il comportamento personale del cittadino comunitario deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società;
l'impossibilità di adottare un provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario come automatica conseguenza di una condanna penale è stata ribadita dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee;
la Corte ha esplicitamente sottolineato che l'adozione di una normativa interna che stabilisca cause di espulsione automatica a seguito della commissione di reati sarebbe del tutto incompatibile con il diritto comunitario;
vi è il pericolo che una simile scelta normativa si sommi ad altre disposizioni contenute in contemporanei atti normativi;
la costante giurisprudenza della Corte tende, come tutto il diritto comunitario, ad equiparare la posizione dei cittadini comunitari a quella dei cittadini italiani, con le eccezioni più sopra richiamate,

impegna il Governo

ad inserire le suddette disposizioni in un quadro normativo che consenta di superare eventuali profili di incompatibilità della disciplina interna concernente l'allontanamento del cittadino comunitario con i principi costituzionali e comunitari richiamati in premessa, al fine anche di evitare le inevitabili conseguenze natura economica sul piano delle sanzioni comunitarie.
9/1366/21. Zaccaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

ammissione di stranieri

cittadino della Comunita'

Corte di giustizia CE

direttiva comunitaria

diritto dell'individuo

espulsione

libera circolazione dei lavoratori

libera circolazione delle persone

sanzione comunitaria

sicurezza pubblica