ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/134

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: LO MORO DORIS
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/134
presentato da
DORIS LO MORO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge evidenzia alcune criticità in relazione alle esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative;
in particolare, per quanto concerne il rispetto del sistema delle fonti primarie del diritto, esso, all'articolo 1, commi da 1 a 3, contiene un'autorizzazione alla delegificazione per la quale è prevista una procedura che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i decreti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, mentre, all'articolo 45, comma 2, affida a una fonte di rango subordinato il compito di modificare fonti di rango primario. A tale proposito, si segnala che il Comitato per la legislazione, nel parere reso lo scorso 13 marzo, ha invitato il legislatore a valutare la congruità degli strumenti normativi in questione rispetto al sistema delle fonti normative primarie, la cui individuazione, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2011, in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo, può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale;
sul versante del sistema delle fonti subordinate del diritto, il provvedimento, invece, agli articoli 2, comma 5; 15, comma 1 e 39, comma 3, demanda compiti attuativi a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, mentre, all'articolo 64, comma 2, all'articolo 66, comma 1 e all'articolo 91, comma 1, capoverso 2-quinquies, demanda compiti attuativi a decreti ministeriali di cui viene specificata la natura non regolamentare. Da ciò consegue che discipline che dovrebbero essere oggetto di fonti secondarie del diritto sono invece demandate a fonti atipiche del diritto;
in relazione al primo aspetto, si ricorda che, nella seduta del 14 settembre 2011, in occasione dell'esame dell'AC 4612, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è stato accettato dal Governo l'ordine del giorno 9/4612/140 a prima firma Duilio, con il quale si impegnava il Governo «ad aver cura (...) di non assegnare a fonti atipiche compiti di tipo non-nativo primario che l'ordinamento riserva alle sole fonti del diritto previste a livello costituzionale e ad attenersi al modello di delegificazione disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»;
quanto al secondo profilo, si ricorda invece che nella seduta del 25 maggio 2011, in occasione dell'esame dell'AC 4307-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (cosiddetto decreto omnibus), è stato accettato dal Governo l'ordine del giorno 9/4307/12 a firma Zaccaria, con il quale si impegnava, tra l'altro, il Governo «a valutare l'opportunità di aver cura di non attribuire a fonti atipiche compiti di tipo normativo che l'ordinamento assegna alle fonti del diritto», mentre, nella seduta del 21 giugno 2011, in occasione dell'esame dell'AC 4357-A recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto decreto sviluppo), è stato accettato dal Governo l'ordine del giorno 9/4357-A/55 a firma Lo Presti, con il quale si impegnava il Governo «a non assegnare ad atti di natura non regolamentare, ovvero ad atti di natura politica, compiti di attuazione della normativa di rango primario, che l'ordinamento demanda alle fonti del diritto di rango secondario»; infine, nella seduta del 2 agosto 2011, in occasione dell'esame dell'AC 4551 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (cosiddetto decreto missioni), il Governo ha accettato l'ordine del giorno 9/4551/14 a prima firma Lo Presti con il quale si impegnava il Governo «a non assegnare ad atti ordinariamente a contenuto politico, la definizione di discipline che dovrebbero essere oggetto di fonti secondarie del diritto, sia al fine di garantire un coerente utilizzo delle fonti normative, sia al fine di assicurare che la normativa introdotta goda del regime di pubblicità proprio delle fonti del diritto»,

impegna il Governo

a volersi attenere, al fine di garantire un coerente utilizzo delle fonti del diritto, sia in sede di iniziativa legislativa, sia nell'ambito delle procedure emendative parlamentari, al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in base al quale i regolamenti di delegificazione sono adottati nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicate, insieme alle specifiche disposizioni da abrogare, dalla legge che autorizza la delegificazione, avendo altresì cura di non assegnare ad atti di natura non regolamentare ovvero ad atti ordinariamente a contenuto politico - che non godono del regime di pubblicità proprio delle fonti del diritto e non offrono le medesime tutele in sede giurisdizionale - compiti di tipo normativo secondario che l'ordinamento affida alle fonti del diritto.
9/5025/134.Lo Moro.