Doc. XXII, n. 56-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati BALDELLI, ALEMANNO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla tutela dei consumatori e degli utenti

Presentata il 3 giugno 2021

(Relatrice: BONOMO)

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 4 agosto 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Doc. XXII, n. 56);

   rilevato come la Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, abbia il compito di indagare sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi e di monitorare lo stato di attuazione e l'efficacia della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

   segnalato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

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TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata «Commissione».

  1. Identico.

  2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

  2. Identico:

   a) indagare sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alla presenza di clausole vessatorie nei contratti, all'utilizzo improprio dei dati personali da parte di piattaforme commerciali elettroniche, a truffe, a pubblicità ingannevoli, al riporzionamento e all'obsolescenza programmata e ad altri fenomeni assimilabili, nonché alla qualità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge 12 giugno 1990, n. 146;

   a) indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali le clausole vessatorie nei contratti, l'utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicità ingannevole e altri fenomeni assimilabili;

   b) indagare sul riporzionamento, sull'obsolescenza programmata nonché sulla qualità dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge 12 giugno 1990, n. 146;

   b) monitorare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, verificandone, previa acquisizione di dati e informazioni utili, l'efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive, anche di carattere legislativo, e analizzare le principali iniziative e attività dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico a livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative.

   c) identica.

  3. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, annualmente e al termine dei propri lavori, una relazione sui risultati dell'attività di inchiesta, ferma restando la possibilità di presentare relazioni su singoli temi oggetto dell'inchiesta nel corso dello svolgimento dei propri lavori.

  3. Identico.

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Art. 2.
(Composizione della Commissione)

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

  Identico.

  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

  Identico.

  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto.

  Identico.

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  2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

  3. La Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto.

  6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.

  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7.

  Identico.

  2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

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Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

  Identico.

  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.
(Durata)

Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura.

  Identico.