Doc. XXII, n. 55-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
MORANI, MICELI, BALDINO, BARBUTO, BURATTI, CAMPANA, CANCELLERI, CARDINALE, CIAMPI, DE FILIPPO, DE LUCA, DI GIORGI, FRAGOMELI, FRATE, LABRIOLA, LAPIA, LOMBARDO, GAVINO MANCA, MILANATO, MORASSUT, MORGONI, MORRONE, MURA, PEZZOPANE, POLVERINI, ROSSI, ROTTA, SANDRA SAVINO, SCUTELLÀ, SPESSOTTO, VERINI, ALAIMO, MARTINCIGLIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla scomparsa di Denise Pipitone

Presentata il 24 maggio 2021

(Relatrice: Elisa TRIPODI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 12 gennaio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di inchiesta parlamentare. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

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TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione)

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulla scomparsa di Denise Pipitone.

  Identico.

  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 quando la bambina aveva quattro anni;

   b) verificare ed esaminare il materiale relativo alla scomparsa di Denise Pipitone, raccolto a seguito delle inchieste effettuate dalle Forze di polizia e dalla magistratura e delle ricerche realizzate dai mezzi di comunicazione;

   c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di Denise Pipitone.

  3. La Commissione riferisce alla Camera ogniqualvolta lo ritenga necessario. Alla fine dei propri lavori presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di genere.

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  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

  2. Identico.

  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

  3. Identico.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  1. Identico.

  2. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti della Commissione.

  2. Identico.

  3. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

  3. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, limitatamente ai procedimenti, indagini o inchieste effettuati nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone.

  4. Sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

  4. Identico.

  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini stabiliti dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.

  5. Identico.

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  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

  6. Identico.

  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

  7. Identico.

  8. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

  8. Identico.

  9. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

  9. Identico.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7.

  Identico.

  2. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

  Identico.

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  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.