Doc. XXII, n. 46

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
CENNI, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BONOMO, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CANTINI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CIAMPI, DI GIORGI, FRAGOMELI, GRIBAUDO, INCERTI, LA MARCA, MADIA, NARDI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PINI, POLLASTRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROSSI, ROTTA, SCHIRÓ, SERRACCHIANI, TOPO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull'attuazione delle politiche di genere in Italia

Presentata il 16 novembre 2020

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  Onorevoli Colleghi! – La parità fra uomo e donna è tutelata, in ogni aspetto e in ogni contesto, dalla Costituzione italiana e dal Trattato sull'Unione europea; si tratta di princìpi che trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali e nei valori costitutivi del diritto nazionale ed europeo, che proibiscono la discriminazione per ragioni connesse al genere.
  L'Unione europea, nel corso degli anni, ha infatti rafforzato questi indirizzi, in particolare con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e con la Carta delle donne, di cui alla comunicazione COM(2010)78 definitivo della Commissione, del 5 marzo 2010.
  Il Consiglio d'Europa ha poi adottato, nel novembre 2013, una «Strategia sulla parità di genere 2014-2017», con l'obiettivo di conseguire il progresso e l'emancipazione delle donne e, quindi, l'effettiva realizzazione dell'uguaglianza di genere nei propri Stati membri.
  Recentemente, la risoluzione 2016/2249(INI) del Parlamento europeo, del 14 marzo 2017, sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, ha ribadito la necessità di perseguire politiche anche nazionali per ottenere una reale ed efficace parità di genere.
  Per monitorare questo effettivo riconoscimento di diritti la Commissione europea pubblica con cadenza annuale un rapporto specifico sulla tematica, focalizzandosi sui livelli occupazionali delle donne e sulle loro retribuzioni, nonché sulla loro partecipazione Pag. 2 alle posizioni manageriali e ai processi decisionali politici; in tale rapporto viene data, inoltre, una particolare attenzione anche alle violenze, di ogni natura, subite dalle donne. L'ultimo report pubblicato evidenzia ancora l'esistenza di notevoli gap e problematiche in ogni ambito di analisi preso in considerazione.
  Il nostro Paese, nella scorsa legislatura, ha varato provvedimenti e misure per favorire la situazione economica e sociale delle donne e per contrastare i fenomeni di violenza. Nell'ambito degli interventi di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, sono stati promossi interventi volti a dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione, sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, incidendo sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli (nazionale, regionale, locale e Parlamento europeo), completando così il percorso avviato con le modifiche alla disciplina elettorale comunale.
  Anche il tema della parità di genere nel mondo del lavoro è stato oggetto di numerosi interventi normativi volti a riconoscere l'equiparazione dei diritti e maggiori tutele alle donne lavoratrici. In questa direzione vanno ricordate, in particolare, le disposizioni volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (anche attraverso un bonus per i servizi di baby-sitting) e il supporto alla genitorialità, le disposizioni per il contrasto delle cosiddette «dimissioni in bianco» e l'introduzione di uno speciale congedo per le donne vittime di violenza di genere. Durante la scorsa legislatura è stato, inoltre, introdotto il reato di «femminicidio», che inasprisce le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, ed è stato emanato il Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e per lo stanziamento di risorse per il supporto delle vittime.
  In questo contesto assume una particolare rilevanza la redazione ufficiale, da parte delle istituzioni, di un bilancio di genere. L'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma del bilancio, ha disposto, per il bilancio dello Stato, la sperimentazione in sede di rendicontazione di un bilancio di genere.
  Il bilancio di genere è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto sugli uomini e sulle donne. Gli uomini e le donne sono, infatti, influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio non solo in relazione alle specifiche politiche, ma anche in relazione alle loro diverse situazioni socio-economiche, ai loro bisogni individuali e ai loro comportamenti sociali.
  In sintesi, il bilancio di genere si compone di: un'analisi dei principali divari di genere nell'economia e nella società; un'analisi dei divari esistenti nell'ambito del personale delle amministrazioni centrali dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri; una rassegna della normativa introdotta per promuovere le pari opportunità di genere o per agire su alcune disuguaglianze note; un'analisi dell'impatto del prelievo fiscale sul genere e delle principali politiche tributarie e di alcune specifiche agevolazioni; una riclassificazione delle spese del conto del bilancio dello Stato secondo una prospettiva di genere, insieme a una sintesi delle politiche settoriali messe in atto dalle amministrazioni e ad alcuni approfondimenti su spese fuori bilancio.
  La relazione relativa all'anno 2019, come è emerso dall'audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Maria Cecilia Guerra dinanzi agli uffici di presidenza congiunti delle Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 20 ottobre scorso, ha evidenziato disuguaglianze di genere che colpiscono le donne nel mondo del lavoro. In particolare, la relazione riporta che il reddito medio delle donne rappresenta circa il 59,5 per cento di quello degli uomini a livello complessivo. La diversità dei redditi si riflette anche nel gettito fiscale con una minore aliquota media per le donne, con l'unica eccezione del più basso decimo di reddito. Secondo i dati raccolti nel dossier, Pag. 3il tasso di occupazione femminile in Italia nel 2019, pari al 50,1 per cento, è stato ancora molto basso, registrando una distanza di 17,9 punti percentuali da quello maschile, con divari territoriali molto ampi e con un tasso di occupazione delle donne pari al 60,4 per cento al nord e al 33,2 per cento al Mezzogiorno.
  Sul fronte della qualità del lavoro, appare in crescita la percentuale di donne che lavorano in part-time (32,9 per cento nel 2019), che nel 60,8 per cento dei casi è «involontario». Sebbene le donne si laureino in una percentuale superiore rispetto agli uomini (con un divario a loro favore di 12,2 punti percentuali), più di una donna su quattro (26,5 per cento) è sovraistruita rispetto al proprio impiego e, tra le donne, è particolarmente alta l'incidenza di lavori dipendenti con una paga bassa (11,5 contro 7,9 per cento per gli uomini). Analizzando, poi, nello specifico la partecipazione al mercato del lavoro delle donne nella fascia di età 25-49 anni, si rileva un forte gap occupazionale (74,3 per cento) tra le donne con figli in età prescolare e le donne senza figli, uno dei sintomi più evidenti delle difficoltà che incontrano le donne nel conciliare la vita lavorativa e la vita professionale.
  Questo quadro è stato fortemente rimesso in discussione dagli effetti della pandemia di COVID-19 sul lavoro, sull'occupazione, sulla redistribuzione del lavoro familiare e sulla condizione delle donne, come ben descritto in numerose indagini nazionali ed europee. Non a caso dal Governo sono state messe in campo misure tese ad attenuare questi effetti, di cui occorrerà misurare l'efficacia.
  È stato, inoltre, fondamentale fare riferimento, per quanto concerne l'approvazione delle linee guida da parte del Parlamento per l'utilizzo delle risorse europee stanziate con il programma Next Generation UE e per la predisposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla centralità della parità di genere.
  Pertanto, nonostante le norme e le misure innovative adottate dal nostro Paese negli ultimi anni, sono evidenti le numerose criticità ancora presenti per ciò che concerne l'effettiva parità di genere.
  Si ritiene, quindi, necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia le seguenti finalità:

  1) svolgere indagini sulla condizione economica e sociale delle donne, con particolare riferimento ai cambiamenti intervenuti a seguito della crisi economica in atto negli ultimi anni e della pandemia di COVID-19;

  2) monitorare la concreta attuazione degli indirizzi europei sulla parità tra donne e uomini e in particolare sull'utilizzo delle risorse stanziate in materia;

  3) accertare i risultati ottenuti con le normative emanate negli ultimi anni e rilevare le possibili carenze della normativa vigente rispetto all'effettiva parità di genere in ogni ambito della società;

  4) valutare, anche in sinergia con l'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita al Senato della Repubblica nella scorsa legislatura, l'efficacia del quadro normativo e organizzativo di riferimento;

  5) esaminare la corretta e rispettosa rappresentazione dell'immagine delle donne nei media, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria, al fine di evitare effetti lesivi dell'immagine delle donne e la riproposizione di stereotipi culturali di genere;

  6) accertare il livello di attenzione, gli strumenti a disposizione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti al fine di assicurare il rispetto della parità di genere;

  7) verificare lo stato di attuazione della sperimentazione dei bilanci di genere, introdotta nella riforma della legge di bilancio, che prevede la presentazione alle Camere, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una relazione annuale Pag. 4per riferire sulla sperimentazione e sui risultati del bilancio di genere nella pubblica amministrazione e negli enti locali;

  8) verificare lo stato di approfondimento e le analisi aggiornate sulla condizione delle donne in Italia svolte da enti pubblici e privati, università e istituti di ricerca;

  9) monitorare i casi di dimissioni volontarie delle donne nel primo anno successivo al parto, a livello di regioni, province e comuni, utilizzando i dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto significativi del livello dei servizi di assistenza per la prima infanzia e della difficoltà delle lavoratrici di conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro, e prestando particolare attenzione all'età delle donne che ricorrono alle dimissioni volontarie e alla presenza di uno o più figli al momento delle dimissioni;

  10) verificare la penalizzazione in termini di progressione di carriera della scelta più o meno volontaria del ricorso al lavoro a tempo parziale e del conseguente rischio di povertà soprattutto in età avanzata;

  11) verificare la condizione delle donne e delle ragazze immigrate in Italia, la loro condizione lavorativa, culturale, sociale, di accesso all'istruzione, anche al fine di promuovere una corretta integrazione e il rispetto dei loro diritti coerentemente con i princìpi dell'ordinamento nazionale, dell'Unione europea e dei trattati internazionali;

  12) indicare soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per rimuovere ogni ostacolo e per promuovere ogni azione utile per realizzare una piena cittadinanza di genere in ogni ambito della società.

  La Commissione parlamentare di inchiesta presenta alla Camera dei deputati annualmente singole relazioni o relazioni generali sulla propria attività e quando ne ravvisi la necessità nonché al termine dei suoi lavori.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e sull'attuazione delle politiche di genere in Italia, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini sulla condizione economica e sociale delle donne nel contesto nazionale, con particolare riferimento agli anni della crisi economica e della pandemia di COVID-19 e ai cambiamenti intervenuti;

   b) monitorare l'attuazione della risoluzione 2016/2249(INI) del Parlamento europeo, del 14 marzo 2017, sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, comparando la situazione italiana con quella degli altri Paesi europei ed extraeuropei;

   c) accertare i risultati conseguiti dalla legislazione vigente in materia e rilevarne le possibili carenze nel perseguimento dell'effettiva parità di genere in ogni ambito della società e dell'acquisizione della consapevolezza e del controllo delle donne sulle loro scelte, con particolare riguardo all'effettiva partecipazione di esse alla vita politica e istituzionale, specialmente con riferimento alle giovani donne, ai loro percorsi di studio, alla loro formazione per l'accesso al mercato del lavoro, alla loro carriera e alle motivazioni della loro uscita da tale mercato, agli strumenti di conciliazione e di condivisione, alla diffusione del welfare aziendale e alle modifiche intervenute nelle imprese private, alle dinamiche Pag. 6delle retribuzioni salariali e ai trattamenti pensionistici;

   d) valutare, anche tenendo conto dell'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di cui alle deliberazioni del Senato della Repubblica 18 gennaio 2017 e 16 ottobre 2018, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017 e n. 249 del 25 ottobre 2018, l'efficacia della normativa vigente sui fenomeni del femminicidio e della violenza sulle donne rispetto alla prevenzione, al contrasto e al sostegno delle vittime e l'eventuale possibilità di miglioramento della stessa normativa;

   e) esaminare, anche tenuto conto delle direttive, degli atti e dei documenti dell'Unione europea e in particolare della risoluzione 2017/2210(INI) del Parlamento europeo, del 17 aprile 2018, sulla parità di genere nel settore dei media nell'Unione europea, la corretta e rispettosa rappresentazione dell'immagine delle donne nei media, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria, al fine di evitare effetti lesivi dell'immagine delle donne e la riproposizione di stereotipi culturali di genere; verificare, altresì, lo stato di attuazione degli indirizzi contenuti nelle norme nazionali sull'educazione e sulla cultura di genere nei programmi formativi;

   f) accertare il livello di attenzione, gli strumenti a disposizione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti al fine di assicurare il rispetto della parità di genere e di promuovere la crescita sociale ed economica delle donne;

   g) verificare lo stato di attuazione della sperimentazione dei bilanci di genere a livello statale, regionale e degli enti locali nonché delle azioni messe in atto in termini di politiche pubbliche conseguenti;

   h) verificare lo stato di approfondimento e le analisi aggiornate sulla condizione delle donne in Italia svolte da università, istituti di ricerca pubblici e privati, fondazioni culturali e sociali, nonché l'accesso alle banche di dati esistenti sulle condizioni economiche e sociali delle donne;

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   i) monitorare i casi di dimissioni volontarie delle donne nel primo anno successivo al parto, a livello di regioni, province e comuni, utilizzando i dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto significativi del livello dei servizi di assistenza per la prima infanzia e della difficoltà delle lavoratrici di conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro, e prestando particolare attenzione all'età delle donne che ricorrono alle dimissioni volontarie e alla presenza di uno o più figli al momento delle dimissioni;

   l) verificare la penalizzazione in termini di progressione di carriera della scelta più o meno volontaria del ricorso al lavoro a tempo parziale e del conseguente rischio di povertà soprattutto in età avanzata;

   m) verificare la condizione delle donne e delle ragazze immigrate in Italia, la loro condizione lavorativa, culturale, sociale e di accesso all'istruzione, anche al fine di promuovere una corretta integrazione e il rispetto dei loro diritti coerentemente con i princìpi dell'ordinamento nazionale, dell'Unione europea e dei trattati internazionali;

   n) indicare soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di rimuovere ogni ostacolo e di promuovere ogni azione utile per realizzare una piena cittadinanza di genere in ogni ambito della società nonché di consentire alle donne un reale ed efficace accesso a ogni opportunità di evoluzione sociale, culturale ed economica.

  2. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Art. 2.
(Composizione e costituzione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venticinque deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero Pag. 8 dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. La Commissione ha facoltà di acquisire dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle funzioni della stessa Commissione.
  6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche Pag. 9 in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 50.000 annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.