Doc. XXII, n. 43

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MELONI, BIGNAMI, BUTTI, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FRASSINETTI, GALANTINO, LUCASELLI, MANTOVANI, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, ROTELLI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di finanziamenti da parte della Repubblica del Venezuela nei riguardi di partiti italiani e su eventuali interferenze in scelte politiche e di governo

Presentata il 15 giugno 2020

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  Onorevoli Colleghi ! – Il quotidiano spagnolo ABC ha reso noto un documento datato al 5 luglio 2010 dal quale emergerebbe che il Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro da parte del Governo venezuelano.
  Secondo quanto si legge nella lettera attribuita al Ministero della difesa di Caracas e pubblicata dal giornale spagnolo, la somma sarebbe stata effettivamente contenuta in una borsa, inviata mediante valigia diplomatica dal Venezuela a Milano, e il denaro sarebbe stato destinato nella sua interezza a un cittadino italiano di nome Gianroberto Casaleggio, all'epoca promotore di un «movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista nella Repubblica italiana».
  All'epoca dei fatti il regime venezuelano era guidato da Hugo Chávez; Nicolás Maduro era Ministro degli esteri. Il trasferimento di denaro in contanti risulterebbe anche dalle spese segrete del Paese, amministrate dal Ministro dell'interno Tarek Pag. 2el Aissami, e sarebbe stato approvato e autorizzato dal cancelliere Nicolás Maduro.
  Dalla lettera emerge anche che il mittente avrebbe impartito istruzioni verbali al funzionario venezuelano in Italia di non continuare a informare sulla questione.
  Il Movimento 5 Stelle è attualmente il primo partito della coalizione di Governo ed è direttamente alla guida del Ministero degli affari esteri e di dicasteri importanti come quello della giustizia.
  Il Movimento 5 Stelle ha tenuto da sempre una linea politica marcatamente filo- venezuelana. Nel corso della legislatura, infatti, i Governi italiani non hanno mai preso alcuna posizione contro il dittatore Maduro e non si sono mai adoperati per il riconoscimento di Juan Guaidó come Presidente ad interim del Venezuela o per la transizione democratica del Paese.
  Inoltre, vale la pena ricordare come, in virtù dell'opposizione italiana nelle competenti sedi europee, l'Unione europea non abbia potuto riconoscere Juan Guaidó all'unanimità come presidente ad interim del Venezuela per la stabilizzazione democratica della nazione.
  Quanto rivelato dal quotidiano ABC, ove risultasse accertato, porterebbe alla luce una gravissima ingerenza, da parte di uno Stato straniero autoritario, nella politica italiana e in quella dell'Unione europea, con possibili condizionamenti della linea politica del Governo italiano che riporterebbero la Nazione alle divisioni del tempo della guerra fredda. Qualora le gravissime accuse fossero confermate, emergerebbero anche fattispecie penalmente rilevanti e varie ipotesi di reato ministeriale.
  Appare quindi necessario fugare con estrema urgenza ogni dubbio circa l'asserito finanziamento a partiti del sistema politico italiano ad opera del regime venezuelano e circa eventuali condizionamenti che da ciò sarebbero derivati su decisioni del Governo nazionale.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di finanziamenti da parte della Repubblica del Venezuela nei riguardi di partiti italiani e su eventuali interferenze in scelte politiche e di governo, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di accertare se partiti italiani abbiano ricevuto somme di denaro dal Governo della Repubblica del Venezuela e, ove ciò risulti, quali siano stati le motivazioni, gli obiettivi e le modalità del finanziamento, quali personalità siano state coinvolte nel trasferimento o destinatarie di tali somme e se l'eventuale erogazione di esse abbia influito su decisioni politiche e di governo.
  3. La Commissione riferisce alla Camera circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da 40 deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.Pag. 4
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Il presidente è eletto tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 3, sono coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad Pag. 5altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 100.000 per l'anno 2020, di euro 150.000 per l'anno 2021 e di euro 100.000 per l'anno 2022, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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Art. 6.
(Collaborazioni)

  1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.