Doc. XXII, n. 42

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, BILLI, COMENCINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, GRIMOLDI, PICCHI, RIBOLLA, ZOFFILI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo

Presentata il 28 maggio 2020

Pag. 1

  Onorevoli Colleghi! — Sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 grava un fitto mistero. Per quanto esista un largo consenso sul carattere naturale del virus, non mancano infatti coloro che ritengono non impossibile un apporto umano alla genesi dell'infezione, ipotizzando un incidente di laboratorio. Si è espresso, tra gli altri, pubblicamente in questa direzione il premio Nobel della medicina Luc Montagnier. Sulla vicenda si è quindi aperto un ampio e vivace dibattito internazionale, al quale stanno ormai prendendo parte anche le autorità politiche di Stati di grande rilevanza internazionale. Esiste altresì il fondato dubbio che il comportamento tenuto nelle fasi iniziali della pandemia dalla Repubblica popolare cinese, lo Stato in cui essa è scoppiata e prima si è manifestata in tutta la sua gravità, possa non essere stato adeguato all'esigenza di permettere all'intera comunità internazionale di adottare rapidamente le misure indispensabili per la prevenzione della sua diffusione. Non sappiamo se le informazioni trasmesse all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) siano state tempestive ed esaustive. Non è noto neanche se i vertici dell'OMS abbiano potuto svolgere il proprio ruolo al riparo da condizionamenti. Da più parti, anzi, si sospetta il contrario. Le autorità della Repubblica popolare cinese hanno criticato con durezza la decisione adottata da diversi Stati, compreso il nostro, di sospendere i collegamenti aerei con la Cina, quando erano già ben al corrente della contagiosità e della letalità del SARS-CoV-2. Dalla necessità di comprendere l'accaduto e di rilevare se nella genesi e propagazione del morbo vi siano stati elementi di dolo o colpa, anche ai fini dell'eventuale promozione di un'azione risarcitoria, nasce la Pag. 2presente proposta di inchiesta parlamentare, che sottoponiamo all'esame della Camera, chiedendone la rapida approvazione. Abbiamo bisogno di verità, per comprendere meglio che cosa sia effettivamente accaduto e come potevamo – se potevamo – evitarne le gravi conseguenze, anche per affrontare con maggiore consapevolezza eventuali future emergenze dello stesso genere.

Pag. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione mondiale della sanità per evitarne la propagazione nel mondo, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di esaminare le responsabilità relative allo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e di accertare l'effettiva congruità del comportamento tenuto dalle autorità degli Stati di origine dell'infezione e dall'Organizzazione mondiale della sanità rispetto all'obiettivo di prevenire la diffusione internazionale del contagio e di assicurare la pronta trasmissione delle informazioni rilevanti per il contrasto della propagazione della pandemia.
  3. La Commissione riferisce alla Camera circa i risultati della propria attività ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.

Pag. 4

  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Pag. 5

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  2. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 80.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Collaborazioni)

  1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, Pag. 6dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.