Doc. XXII n. 36-17-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

n. 36, d'iniziativa dei deputati
SABRINA DE CARLO, DI STASIO, OLGIATI, ROMANIELLO, SURIANO, COLLETTI, SIRAGUSA, EHM, DEL GROSSO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

Presentata il 25 febbraio 2019

e

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

n. 17, d'iniziativa dei deputati
PALAZZOTTO, FORNARO, BERSANI, BOLDRINI, CONTE, EPIFANI, FASSINA, FRATOIANNI, MURONI, OCCHIONERO, PASTORINO, ROSTAN, SPERANZA, STUMPO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

Presentata il 28 maggio 2018

(Relatori: POTENTI, per la II Commissione;
SABRINA DE CARLO, per la III Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 18 aprile 2019, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di inchiesta parlamentare n. 36. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di inchiesta parlamentare n. 17, si veda il relativo stampato.

Pag. 2

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

  esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni (Doc. XXII, n. 36, adottata quale testo base, cui è abbinato il Doc. XXII, n. 17), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e III;

  sottolineata l'esigenza di porre in essere tutti gli strumenti per fare luce sul barbaro omicidio di Giulio Regeni;

  rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

Pag. 3

TESTO
della proposta di inchiesta
parlamentare n. 36

TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di seguito denominata «Commissione».

  1. Identico.

  2. La Commissione ha il compito di accertare le responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni nonché i moventi e le circostanze del suo assassinio.

  2. La Commissione ha il compito di:
  a) chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni;
  b) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro, simili impedimenti, nonché per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumità.

  3. La Commissione riferisce alla Camera ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, alla fine dei propri lavori circa i risultati della propria attività.

  3. La Commissione riferisce alla Camera alla fine dei propri lavori o anche nel corso di questi, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

  Identico.

  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.

Pag. 4

  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

  Identico.

  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 3, sono coperti dal segreto.

  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

  6. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Pag. 5

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

  Identico.

  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione)

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  1. Identico.

  2. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  2. Identico.

  3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 100.000 per l'anno 2020, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 60.000 per l'anno 2020, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Pag. 6

Art. 6.
(Collaborazioni)

Art. 6.
(Collaborazioni)

  1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 1, è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

  Identico.

Art. 7.
(Durata)

Art. 7.
(Durata)

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.

  1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attività svolta.