Doc. XXII, n. 33

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
ROSPI, VIGNAROLI, DAGA, RICCIARDI, TERZONI, D'IPPOLITO, CILLIS, ZOLEZZI, ANGIOLA, DEIANA, ILARIA FONTANA, LICATINI, LIUZZI, ALBERTO MANCA, MASI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terraferma e su eventuali illeciti ambientali ad esse correlati

Presentata il 7 agosto 2018

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  Onorevoli Colleghi! – La proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terraferma e sugli eventuali illeciti ambientali ad esse correlati nasce dalla necessità di fare ulteriore chiarezza in merito all'attuale situazione nazionale.
  Nel trattare l'argomento idrocarburi non si può fare a meno di tenere presenti alcune questioni ad essi strettamente collegate, quali: il quadro normativo, i procedimenti e i provvedimenti amministrativi, il sistema dei controlli e i monitoraggi ambientali, le indagini sanitarie, le analisi dei flussi finanziari generati dagli accordi tra enti pubblici e aziende e dal sistema delle royalties, la situazione occupazionale.
  In Italia sono molte le regioni interessate dalla prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi, su tutte spiccano: la Basilicata con il Centro Oli Val d'Agri dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e il giacimento prossimo all'apertura nella valle del Sauro della Total Tempa Rossa; la Puglia con la raffineria ENI di Taranto; le Marche con la raffineria di Falconara e i pozzi di gas presenti nel mare adriatico; e la Sicilia con giacimenti offshore, in particolare il giacimento di Ragusa (1.500 metri di profondità), quello di Gela (scoperto nel 1956, ha caratteristiche simili a quello di Ragusa e si trova a 3500 metri di profondità) e quello di Gagliano Castelferrato (scoperto nel 1960, produce gas ed è situato a circa 2.000 metri di profondità). L'estrazione del petrolio ha un elevatissimo impatto ambientale legato sia all'attività normale Pag. 2 di estrazione, che prevede esplorazioni sismiche, perforazioni e soprattutto scarti altamente inquinanti, sia agli inevitabili e purtroppo frequenti malattie che colpiscono le popolazioni residenti nei territori interessati dall'estrazione degli idrocarburi. L'estrazione petrolifera è un'operazione molto costosa, che ha ripercussioni negative per l'ambiente: ricerche offshore che disturbano l'ambiente marino e dragaggi che danneggiano i fondali ricchi di alghe fondamentali nella catena alimentare marina hanno un impatto ambientale grave. L'istituzione della Commissione di inchiesta risulta, pertanto, lo strumento più idoneo attraverso cui la Camera dei deputati può acquisire, su materie di pubblico interesse quali quelle legate agli idrocarburi, una piena e approfondita conoscenza al fine di deliberare consapevolmente e utilmente.
  La Commissione parlamentare di inchiesta avrà il compito di indagare:

   a) sulle attività illecite connesse alla prospezione, all'estrazione, alla ricerca, alla coltivazione, allo stoccaggio e alla raffinazione degli idrocarburi;

   b) in merito alla connessione esistente tra le metodologie previste per la prospezione, la ricerca, la coltivazione, l'estrazione, lo stoccaggio e la raffinazione di idrocarburi e l'inquinamento delle falde acquifere e dei mari nei territori ove avvengono le predette attività;

   c) sulle eventuali connessioni tra l'inquinamento ambientale derivante dalle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi e le patologie sanitarie riscontrate nelle popolazioni residenti nelle aree interessate;

   d) in merito alla corretta attuazione della normativa vigente in materia di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terra;

   e) sugli illeciti connessi all'assegnazione delle concessioni esplorative e all'aggiudicazione di appalti relativi alla realizzazione e gestione degli impianti;

   f) sulle attività di monitoraggio condotte dalle agenzie regionali per la protezione ambientale in merito agli impatti che le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi sia in mare che in terraferma hanno sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini;

   g) sulle attività di reiniezione dei liquidi durante il processo di estrazione e sui pozzi in disuso;

   h) su eventuali illeciti correlati alla gestione e all'utilizzo delle risorse derivanti dalle royalties da parte delle amministrazioni locali.

  La Commissione, inoltre, dovrà compiere approfondimenti:

   a) sul regime fiscale e amministrativo applicato dai Paesi dello Spazio economico europeo ove si svolgono attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terraferma;

   b) sulle attività di smantellamento e riconversione delle piattaforme e dei centri per il trattamento e lo stoccaggio degli oli minerali, al termine delle attività estrattive.

  Al termine dei propri lavori la Commissione approva una relazione la quale dà conto dell'esito delle indagini condotte e propone alla Camera dei deputati eventuali interventi e misure da adottare in merito.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, funzioni e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terraferma e su eventuali illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di svolgere indagini:

   a) atte a far luce su eventuali attività illecite connesse alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione, all'estrazione, allo stoccaggio e alla raffinazione degli idrocarburi;

   b) in merito alla connessione esistente tra le metodologie previste per la prospezione, la ricerca, la coltivazione, l'estrazione, lo stoccaggio e la raffinazione di idrocarburi e l'inquinamento delle falde acquifere e dei mari nei territori ove avvengono le predette attività;

   c) sulle eventuali connessioni tra l'inquinamento ambientale derivante dalle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi e le patologie sanitarie riscontrate nelle popolazioni residenti nelle aree interessate;

   d) in merito alla corretta attuazione della normativa vigente in materia di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terraferma;

   e) su eventuali illeciti connessi all'assegnazione delle concessioni esplorative e all'aggiudicazione di appalti relativi alla realizzazione e gestione degli impianti;

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   f) sulle attività di monitoraggio condotte dalle agenzie regionali per la protezione ambientale in merito agli impatti che le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi sia in mare che in terraferma hanno sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini;

   g) sulle attività di reiniezione dei liquidi durante il processo di estrazione e sui pozzi in disuso;

   h) su eventuali illeciti correlati alla gestione e all'utilizzo delle risorse derivanti dalle royalties da parte delle amministrazioni locali.

  3. La Commissione ha il compito, altresì, di svolgere approfondimenti:

   a) sul regime fiscale e amministrativo applicato dai Paesi dello Spazio economico europeo ove si svolgono attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terra;

   b) sulle attività di smantellamento e riconversione delle piattaforme e dei centri per il trattamento e lo stoccaggio degli oli minerali, al termine delle attività estrattive.

  4. La Commissione esercita le funzioni di cui al presente articolo anche attraverso sopralluoghi o visite presso gli impianti ove sono svolte le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, estrazione, stoccaggio e raffinazione di idrocarburi in mare e in terra.
  5. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione nella quale espone i risultati dell'attività svolta.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da ventidue deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, Pag. 5 assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.
  4. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. La Commissione ha facoltà di acquisire dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle funzioni della stessa Commissione.
  6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile Pag. 6 il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 7.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite nel limite massimo Pag. 7 di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.