Doc. XXII, n. 30

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato TOCCAFONDI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità e istituti

Presentata il 18 luglio 2018

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  Onorevoli Colleghi ! – Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si intende istituire un'apposita Commissione che si faccia carico di raccogliere e di analizzare le vicende accadute presso la struttura «Il Forteto» di Firenze, oltre a individuare le lacune delle varie istituzioni nazionali e locali che hanno permesso alle vicende emerse in fase di dibattimento, di protrarsi per decenni.
  Il 19 giugno 2015 il tribunale di Firenze ha inflitto pesanti pene a carico dei vertici, ispiratori e fondatori de «il Forteto», cooperativa agricola alla quale sono stati affidati, nel corso degli ultimi decenni, numerosi minorenni in difficoltà. Dal processo è emerso che invece di essere luogo di accoglienza, recupero, aiuto, quel luogo sia stato per tanti anni luogo di violenze, fisiche e psicologiche verso quei minori che si dovevano proteggere e che erano stati affidati dalle istituzioni a quella specifica comunità proprio per questo motivo. Il tribunale ha comminato al fondatore, Rodolfo Fiesoli una pena di 17 anni e mezzo per violenza sessuale e maltrattamenti ai danni di numerosi ragazzi affidati alla comunità, molti dei quali hanno rivissuto i drammi subìti testimoniando le sevizie subite davanti alla corte e nei tribunali. Luigi Goffredi, altro personaggio legato a Il Forteto dovrà scontare 8 anni; sono state condannate infine altre 14 persone, con pene da 1 a 8 anni. Sentenze e dati, oltre a quanto descritto durante l'intero dibattimento, che dimostrano che vi fosse un vero e proprio sistema all'interno della comunità. Il tribunale ha inoltre Pag. 2stabilito provvisionali per 1.260.000 euro immediatamente esecutive a favore delle vittime. Come ricordato dal pubblico ministero: «In quella comunità si verificò per anni una sospensione delle leggi dello Stato, attraverso un programma criminale in cui il Fiesoli “rapinava il sesso” ai ragazzini, con la complicità degli altri imputati».
  Il Ministero dello sviluppo economico ha inviato suoi ispettori nella cooperativa. Nella loro relazione, in cui si chiedeva il commissariamento, si rilevava la «tendenza a confondere le regole ed i princìpi della “comunità” con il rapporto lavorativo e societario», il che pare avere «condotto gli stessi soci a ritenere “normali” atteggiamenti particolarmente “interferenti” dell'organo amministrativo», tra questi il fatto che molti dei soci avessero inconsapevolmente sottoscritto strumenti finanziari. Nel mese di dicembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico sospendeva la procedura di commissariamento chiedendo un supplemento di indagini che, comunque, portava gli ispettori stessi a concludere che «la situazione non appare al momento sostanzialmente mutata».
  Più in generale la legge 4 maggio 1983, n. 184, è chiara nell'individuare chi debba disporre l'affidamento del minore. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 è il servizio sociale del luogo in cui il minore risiede che dispone l'affidamento consensualmente con i genitori; laddove non sia possibile pervenire a questo accordo, il servizio segnala il caso al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni così da ottenere quanto prima il provvedimento da parte del giudice. Quanto accaduto a «Il Forteto» deve far interrogare il Paese, perché molte delle norme e del percorso dettato dalla legge è stato seguito: chi doveva controllare, vigilare, seguire il buon andamento delle attività rivolte a minori, lo ha fatto ? Lo ha fatto con attenzione ?
  Nel 1998 la Corte europea dei diritti dell'uomo riceve una richiesta di ricorso contro l'Italia e, in particolare, contro l'operato del tribunale per i minorenni di Firenze, da parte di due madri con doppia cittadinanza, italiana e belga, cui il tribunale aveva imposto di interrompere ogni relazione con i rispettivi figli, collocati presso la comunità «Il Forteto». Le donne, inoltre, denunciarono trattamenti violenti e inumani nei confronti dei minori, con una scolarizzazione pressoché inesistente. Il 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia, per l'affidamento alla comunità dei due bambini, a pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.
  Nonostante i precedenti giudiziari e la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, esponenti – tecnici e politici – della regione Toscana, così come di numerose altre istituzioni locali e nazionali, hanno continuato a elargire fondi e riconoscimenti alla comunità «Il Forteto», elogiandone, tra l'altro, i metodi educativi e frequentando e visitando spesso la comunità, come si evince anche dalle relazioni finali della commissione istituita presso la regione Toscana.
  Inoltre, anche gli affidamenti sono incredibilmente proseguiti: sono circa sessanta i minori collocati presso famiglie cosiddette funzionali (ovvero create ad hoc per l'affidamento) all'interno della comunità nel periodo successivo alla sentenza del 1985 e almeno fino al 2009 e alcuni, addirittura, si trovano ancora adesso all'interno della struttura o comunque affidati a famiglie aderenti alla comunità.
  Riconoscendo l'azione meritoria di tante realtà che si occupano di assistenza e recupero di minori in difficoltà, alla Commissione è affidato il compito di agire per conoscere i fatti avvenuti nel contesto de «Il Forteto» e in altri luoghi o strutture analoghe in tutto il territorio nazionale, nonché di individuare le eventuali lacune nella legislazione nazionale che hanno permesso il verificarsi, e il protrarsi, di fatti contrari agli obiettivi perseguiti dalla stessa legislazione statale in materia di tutela e promozione dei minori. A tale fine la Commissione, nella relazione finale, individua le eventuali carenze del sistema nazionale degli affidamenti, anche in relazione al mancato rispetto di impegni Pag. 3stabiliti dall'Unione europea, indica le misure ritenute opportune per l'adeguamento della legislazione nazionale ai princìpi di tutela e di promozione dei diritti dei minori, per il riordino degli organi e degli enti territorialmente competenti e per l'attuazione delle migliori prassi in materia di affidamento di minori (articolo 1).
  La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, persegue precisi obiettivi che sono indicati all'articolo 2. In particolare, considerato che in molte regioni non esiste o è carente un piano di verifica del progetto di affidamento in tempi programmati, è necessario l'apporto collaborativo di tutti i servizi e degli operatori il cui intervento può essere richiesto in relazione alle esigenze del minore e della famiglia in modo da apportare correzioni al percorso definito e di mantenere l'impegno di tenere costantemente informati rispettivamente il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, nonché di presentare la relazione semestrale sull'andamento del programma assistenziale. Su quest'ultimo punto, per rendere più semplici le verifiche dell'andamento degli affidamenti, è necessario predisporre una vigilanza più severa nonché aumentare la collaborazione tra vari servizi sociali, poiché molte volte il fatto che i responsabili dell'affidamento siano gli stessi servizi di provenienza del minore scoraggia il controllo.
  La Commissione, istituita per la durata di un anno, è composta da dodici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari compreso un membro del gruppo Misto. Il Presidente della Camera è altresì tenuto a nominare il presidente della Commissione il quale, entro dieci giorni dalla nomina, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza che sarà composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario (articolo 3).
  La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (articolo 4).
  Alla luce della delicatezza del tema trattato, i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti e i documenti detenuti dalla stessa (articolo 5).
  Per il conseguimento dei compiti istituzionali, la Commissione può procedere ad audizioni di personalità esperte nei settori di sua competenza (articolo 6).
  La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie e, per l'esercizio delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati (articolo 7).

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività di affidamento di minori a comunità e istituti, anche a seguito delle vicende occorse presso la comunità «Il Forteto» di Firenze, di seguito denominata «Commissione», finalizzata ad accertare e a definire i fatti avvenuti in quel contesto, individuando le eventuali lacune nella legislazione nazionale che hanno permesso il verificarsi, e il protrarsi, di fatti contrari agli obiettivi perseguiti dalla legislazione statale in materia di tutela e promozione dei minori.
  2. In particolare, la Commissione verifica:
   a) il rispetto e l'applicazione dei princìpi di tutela e di promozione dei diritti dei minori in merito all'attività di affidamento;
   b) la programmazione e l'attuazione degli interventi di carattere ordinario e straordinario, aventi natura finanziaria, economica e sociale o comunque destinati a garantire la piena tutela e promozione dei diritti dei minori affidati a comunità e istituti ovvero a nuclei familiari;
   c) l'accertamento di eventuali responsabilità da parte dei competenti organi e dei servizi sociali nella violazione dei princìpi di tutela e di promozione dei diritti dei minori nell'ambito delle procedure di affidamento degli stessi a comunità e istituti, ovvero a famiglie collegate a realtà di disagio e pericolo o comunque inadeguate a garantire un corretto sviluppo della personalità degli stessi minori.

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  3. La Commissione, nella relazione finale, individua le eventuali carenze del sistema nazionale degli affidamenti, anche in relazione al mancato rispetto di impegni stabiliti dall'Unione europea, indica le misure ritenute opportune per l'adeguamento della legislazione nazionale ai princìpi di tutela e di promozione dei diritti dei minori, per il riordino degli organi e degli enti territorialmente competenti e per l'attuazione delle migliori prassi in materia di affidamento di minori.

Art. 2.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione, in particolare, svolge i seguenti compiti:
   a) in collaborazione con i competenti organi regionali, per ciascuna regione analizza gli indirizzi applicati in materia di affidamento, con particolare riguardo all'accertamento della presenza o meno dei seguenti fattori:
    1) realizzazione di un coordinamento organizzativo, a livello di zona socio-sanitaria, fra i servizi sociali dei comuni e i servizi dell'azienda sanitaria locale per lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati;
    2) individuazione, da parte degli organi competenti a livello di zona socio-sanitaria, degli ambiti di competenza in materia di interventi a favore dei minori e delle procedure di nomina dei responsabili del coordinamento delle attività professionali;
    3) adeguata promozione delle relazioni comunitarie e sviluppo del lavoro di rete istituzionale e professionale e con gli altri soggetti sociali che operano nel settore dei minori e della solidarietà interfamiliare;
    4) superamento della parcellizzazione degli interventi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, da realizzare con la collaborazione degli operatori sociali, sanitari ed educativi e condividendo obiettivi, responsabilità, interventi e risorse;Pag. 6
    5) attribuzione del compito della presa in carico dei minori all'assistente sociale dei comuni territorialmente competenti, con la responsabilità della predisposizione del progetto individuale e con il compito di promuovere l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale;
    6) valutazione delle modalità di attribuzione di eventuali finanziamenti e riconoscimenti da parte delle istituzioni a comunità e istituti coinvolti a vario titolo nei processi di affidamento;
   b) in collaborazione con le regioni in cui si ravvisi la mancata applicazione della normativa nazionale e in particolare con gli uffici territorialmente competenti, sentiti le associazioni locali interessate e gli organi giudiziari e di polizia territorialmente competenti, individua le criticità esistenti nel percorso assistenziale relativo all'affidamento dei minori, e segnala le misure di ordine normativo e amministrativo ritenute necessarie per l'idoneo sviluppo del percorso di affidamento;
   c) analizza i dati statistici relativi ai casi di abuso o violazione dei diritti dei minori all'interno di comunità e istituti ovvero di famiglie affidatarie, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, l'esito delle denunce, la frequenza e le percentuali delle condanne, la durata dei relativi processi, nonché l'efficacia delle misure adottate per il contrasto della violenza sui minori. A tale fine, anche sulla base di valutazioni acquisite dai competenti organi di governo, elabora una proposta di metodologia uniforme di raccolta dei dati da parte degli organi giudiziari in tutto il territorio nazionale.

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da dodici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi Pag. 7parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, compreso il gruppo Misto.
  2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.
  4. Il presidente della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario. Il vicepresidente e il segretario sono eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.
  6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione Pag. 8copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti alle funzioni e ai compiti di cui agli articoli 1 e 2.
  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.

Art. 6.
(Audizioni a testimonianza)

  1. Per il conseguimento dei suoi compiti e dei suoi obiettivi istituzionali la Commissione, anche mediante teleconferenza o comunque con l'adozione dei mezzi più idonei al contenimento delle spese e alla massima partecipazione in tutto il territorio nazionale, può procedere ad audizioni di personalità esperte nei settori di sua competenza, di rappresentanti di associazioni e sindacati e di altri soggetti ritenuti idonei a consentire l'acquisizione di puntuali cognizioni, utili allo svolgimento Pag. 9dei compiti e degli obiettivi della Commissione stessa.
  2. Ai fini di cui all'articolo 2, a richiesta della Commissione le regioni forniscono i dati e gli elementi necessari riguardanti l'attuazione del programma di affidamento di minori e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni locali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private di carattere locale.
  3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 7.
(Organizzazione interna)

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.