Doc. XXII, n. 27

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
DE TOMA, ALEMANNO, BERARDINI, CAPPELLANI, CARABETTA, CASSESE, GIARRIZZO, MASI, ORRICO, PAPIRO, PAXIA, RIZZONE, SCANU, RACHELE SILVESTRI, SUT, VALLASCAS

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative nel campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo

Presentata il 10 luglio 2018

Pag. 1

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative nel campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo, definendo gli obiettivi e i compiti della Commissione in relazione alle previsioni del Piano strategico nazionale anticontraffazione. Di seguito si illustrano nel dettaglio i contenuti della proposta.
  L'articolo 1 introduce alcune definizioni, tra le quali quella di «merci contraffatte» e di «merci usurpative» nonché di «pirateria elettronica e digitale». Tra i compiti della Commissione, si è prevista una specifica attività di indagine sul fenomeno del commercio abusivo, sempre più evidente sul nostro territorio, e una specifica attenzione alla verifica delle azioni a tutela del made in Italy e del connesso fenomeno dei prodotti cosiddetti «italian sounding». La Commissione ha inoltre il compito di raccogliere dati sulle diverse realtà territoriali dei distretti industriali italiani, così da poter valutare compiutamente l'entità dei fenomeni sopra descritti. L'articolo prevede inoltre che la Commissione abbia durata pari alla legislatura in corso e che ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati.
  L'articolo 2 stabilisce in 21 deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, il numero dei componenti della Commissione. L'articolo 3 definisce, in conformità alla Costituzione e alle previsioni regolamentari, i poteri e i limiti della Commissione, mentre l'articolo 4 determina l'obbligo Pag. 2 del segreto per tutti gli atti che verranno sottoposti a segreto funzionale. L'articolo 5, infine, indica in 50.000 euro annui l'ammontare delle spese di funzionamento della Commissione a carico del bilancio della Camera dei deputati, con la possibilità di un eventuale incremento del 30 per cento, previa autorizzazione del Presidente della Camera. Nell'articolo 5 si pone inoltre un limite al numero e alla durata delle eventuali consulenze, limite che dovrà essere espressamente indicato nel regolamento che la Commissione si darà per il proprio funzionamento.

Pag. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti
della Commissione).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative nel campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo, specialmente organizzato, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sui citati fenomeni, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di individuare misure di carattere legislativo sul tema della contraffazione e della tutela del made in Italy.
  2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

   a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un marchio identico a un marchio registrato;

   b) per «merci usurpative»: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale;

   c) per «pirateria elettronica e digitale»: il commercio e la diffusione di supporti informatici o file illegali, in violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale;

   d) per «commercio abusivo»: le attività riconducibili all'abusivismo commerciale, inteso come attività esercitata al di fuori di spazi e regole prestabilite, anche tramite le reti telematiche.

  3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti nelle attività di contrasto dei fenomeni di cui al comma 1 e i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, Pag. 4 organizzativi e finanziari, attribuibili al livello nazionale, che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni in tali attività di contrasto, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di sensibilizzazione, prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più incisivi ed efficaci, con particolare riferimento alla definizione e tutela del made in Italy, del 100 per cento made in Italy e della salute e della sicurezza dei cittadini anche con riferimento al fenomeno della contraffazione dei farmaci. La Commissione ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione, alla pirateria e all'abusivismo nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Stati membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.
  4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione dei fenomeni di cui al comma 1, specialmente per quanto riguarda:

   a) le merci contraffatte e usurpative prodotte e vendute nel territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

   b) le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

   c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi commercializzate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

   d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente Pag. 5 a specifiche aree geografiche, ma commercializzate da licenziatari commerciali infedeli fuori dalle zone di loro pertinenza;

   e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano l'aspetto in maniera tendenziosa o tale da indurre confusione;

   f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico, anche a seguito dell'assegnazione di domìni che tendano ad ingenerare confusione nei consumatori;

   g) le risorse e gli strumenti di controllo del territorio effettivamente impegnati per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

   h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

   i) le connessioni con la criminalità organizzata;

   l) la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto dei fenomeni di cui al comma 1;

   m) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa vigente in materia e l'eventuale esigenza di un adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

   n) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

   o) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati Pag. 6o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

   p) le questioni relative al fenomeno dell’italian sounding nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale «made in Italy» e delle altre denominazioni che identificano le produzioni di qualità di origine italiana;

   q) l'analisi della legislazione vigente, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero;

   r) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento alla congruità dell'organizzazione delle sezioni specializzate in materia di imprese.

  5. La Commissione, inoltre, ha il compito di:

   a) individuare le misure di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, mediante l'individuazione delle tecnologie e dei procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia nel contrasto dell'abusivismo e della contraffazione, ovvero tecnologie della tracciabilità, procedimenti sperimentali, protocolli anche internazionali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, al fine di favorirne un'utile diffusione su scala nazionale, anche attraverso lo stanziamento di risorse o la concessione di incentivi;

   b) incentivare le linee di collaborazione tra le diverse componenti istituzionali a vario titolo coinvolte nella lotta alla contraffazione, nonché i rapporti di partenariato con le associazioni di categoria, gli enti pubblici, le autorità sanitarie e le università al fine di migliorare le strategie di contrasto online e offline;

   c) favorire il sinergico scambio di informazioni tra tutti gli attori istituzionali deputati al contrasto dei fenomeni di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche mutando e rinvigorendo le buone prassi già validamente adottate in alcune realtà territoriali, in funzione della polarizzazione, a livello territoriale, di tutte le informazioni di matrice investigativa verso un'unica regia, in Pag. 7grado di rendere sistemica l'aggressione al patrimonio delle organizzazioni criminali maggiormente attive nel settore, mediante la messa a frutto del patrimonio informativo trasversalmente appreso e la trasfusione delle elaborazioni relazionali intersoggettive in opportuni approfondimenti investigativi;

   d) individuare gli strumenti più idonei per promuovere efficaci campagne di comunicazione e sensibilizzazione;

   e) elaborare soluzioni, anche normative, finalizzate al potenziamento delle misure repressive del fenomeno della contraffazione con l'ausilio di personale o organismi specializzati nominati dal Ministero dello sviluppo economico e l'inasprimento delle sanzioni.

  6. La Commissione ogni dodici mesi, e comunque al termine dei lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti Pag. 8attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Pag. 9

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale

Art. 5.
(Organizzazione della Commissione).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Commissione può avvalersi anche di magistrati collocati in posizione di fuori ruolo, nonché di altre collaborazioni di soggetti esterni o interni all'amministrazione dello Stato specialmente di quelli impegnati nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1 dell'articolo 1. Il regolamento interno di cui al comma 1 stabilisce il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico Pag. 10del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.