Doc. XXII, n. 26

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
SALTAMARTINI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BINELLI, COLLA, DARA, PATASSINI, PETTAZZI, PIASTRA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della produzione e della diffusione di merci contraffatte o usurpative nel campo commerciale nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo

Presentata il 10 luglio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Secondo diversi studi, sia nazionali che internazionali, il fenomeno della contraffazione ha raggiunto livelli allarmanti, tali da non essere più valutabili in relazione a singoli Paesi – l'Italia in primis e l'Europa tutta – ma da doversi riferire a una dimensione globale.
  Sebbene l'entità del fenomeno sia difficile da determinare, le sue tendenze sono invece molto chiare: è un fenomeno dalla crescita esponenziale, flessibile nell'affinare le proprie tecnologie al cambiamento, non arrestabile per l'assoluta disomogeneità delle politiche di contrasto e legato ad altri tipi di illecito che vanno dal lavoro in nero allo sfruttamento minorile fino all'inquinamento ambientale.
  Questi elementi costituiscono terreno fertile per lo sviluppo di forme di criminalità organizzata che, insinuandosi nei settori strategici dell'economia dei vari Paesi via via coinvolti, hanno contribuito alla nascita di un mercato globale dai contorni indefiniti, in cui costantemente l'illegalità si sovrappone alla legalità in tutte le fasi della filiera produttiva.
  Guardando all'Italia, l'impatto di questi fenomeni sulla nostra economia è devastante. Un sistema produttivo come il nostro, costituito da tante micro e piccole imprese che per gran parte operano in settori contraddistinti da produzioni di elevata qualità, risulta desiderabile da aggredire per chi illegittimamente intenda sfruttare l'attrattività del marchio «made in Italy» per ottenere considerevoli guadagni. Non è dunque un caso che le nostre imprese siano tra quelle più colpite dalla contraffazione. Ciò vale per i grandi marchi ma anche per le produzioni tipiche di ciascun territorio. Pag. 2
  Secondo il rapporto pubblicato nel giugno 2016 dal CENSIS con il titolo: La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti, il mercato del falso in Italia ha realizzato un fatturato di 6,9 miliardi di euro. La contraffazione sottrae al sistema economico legale nazionale 5,7 miliardi di euro (1,7 miliardi di euro per la produzione e 4 miliardi di euro per la perdita di gettito sulla produzione indotta in altri settori connessi) con un valore aggiunto sommerso di 6,7 miliardi di euro e oltre centomila posti di lavoro in meno.
  Si stima che, se il fatturato complessivo della contraffazione fosse ricondotto al mercato legale, si genererebbe una produzione aggiuntiva, diretta e indotta, per un valore di quasi 18,6 miliardi di euro, con un valore aggiunto di circa 6,7 miliardi di euro.
  Un'analisi delle rotte di traffico dei prodotti contraffatti, contenuta in un rapporto recentemente pubblicato dalla Commissione europea, mette in evidenza il primato della Cina come principale paese di provenienza delle merci contraffatte. Oltre alla Cina e a Hong Kong, a minacciare la competitività delle imprese italiane è oggi anche la Grecia. Il porto del Pireo, controllato da società cinesi, può diventare infatti una grande porta di accesso delle merci illegali in Europa e quindi in Italia.
  Il fenomeno della contraffazione interessa ormai tutti i settori merceologici che producono beni di uso comune, dai giocattoli ai ricambi per automobili, dai cosmetici ai prodotti della moda, calzature e pelletteria, fino ai prodotti alimentari.
  Il settore manifatturiero risulta indubbiamente il più colpito dalla contraffazione. Esso rappresenta l'eccellenza del nostro Paese, con oltre quattrocentocinquantamila artigiani e piccoli imprenditori, che danno lavoro a quasi due milioni di addetti e realizzano un valore aggiunto di 60 miliardi di euro. La perdita di competitività delle imprese manifatturiere ha quindi ricadute importanti sull'economia italiana e sull'occupazione. In tal senso, contrastare la contraffazione significa, in primo luogo, difendere i prodotti e le eccellenze del nostro Paese; significa tutelare l'opera e l'ingegno di tanti piccoli imprenditori italiani che producono il vero «made in Italy»; significa garantire ai lavoratori e alle loro famiglie occupazione e reddito.
  Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si chiede di proseguire e di rilanciare l'attività già svolta durante la passata legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, a suo tempo istituita.
  L'attività della Commissione di inchiesta è propedeutica all'adozione di testi legislativi che siano il frutto di un lavoro condiviso tra i rappresentanti delle categorie produttive interessate dal fenomeno e le istituzioni. Il suo operato è quindi fondamentale, posto che il legislatore italiano non ha ancora prodotto una legislazione esaustiva per quanto concerne la tutela della produzione nazionale e dei suoi marchi. È quindi necessario mettere in funzione tutti gli strumenti in grado di perseguire l'obiettivo della lotta alla contraffazione, con particolare riferimento al settore manifatturiero, proseguendo le attività e il lavoro svolti dalla Commissione parlamentare di inchiesta della XVII legislatura.
  Per queste ragioni, la presente proposta di inchiesta parlamentare è volta all'istituzione di un'analoga Commissione di inchiesta per la XVIII legislatura, con i medesimi poteri e le medesime finalità, ma rafforzando i concetti che riteniamo fondamentali per la buona riuscita del lavoro, come la tutela della produzione nazionale, della qualificazione «made in Italy» e della manifattura italiana.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della produzione e della diffusione di merci contraffatte o usurpative nel campo commerciale, con particolare riferimento al settore manifatturiero, nonché della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha il compito di indagare su tali fenomeni, per approfondirne la conoscenza ed esaminare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata negli Stati membri dell'Unione europea al fine di contrastarli in modo efficace.
  2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:

   a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato;

   b) per «merci usurpative»: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale;

   c) per «pirateria elettronica e digitale»: il commercio e la diffusione di supporti informatici o files illegali, in violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale;

   d) per «commercio abusivo»: l'esercizio abusivo di qualunque attività commerciale, anche nell'ambito della rete internet, al di fuori degli spazi e senza l'osservanza delle regole stabilite dall'ordinamento.

  3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti di carattere istituzionale, tecnologico, normativo, Pag. 4 organizzativo e finanziario attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguata l'attività svolta dalle istituzioni per il contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato o insufficiente esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici competenti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzione e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela della produzione nazionale e della qualificazione «made in Italy» nel settore manifatturiero.
  4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e sulla situazione dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione dei fenomeni di cui al comma 1, in particolare per quanto riguarda:

   a) le merci contraffatte e usurpative vendute nel territorio nazionale, suddivise per settore produttivo;

   b) le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzate in altri Stati;

   c) la produzione illegittima di merci contraffatte o usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, in violazione del contratto di licenza;

   d) la produzione illegittima di merci contraffatte o usurpative, destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori delle zone di loro pertinenza;

   e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente il diritto di proprietà di marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

   f) eventuali connessioni con lo sfruttamento del lavoro minorile e femminile;

   g) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico;

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   h) le risorse effettivamente impegnate per rafforzare il sistema di contrasto, a partire dal controllo doganale;

   i) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare la produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità dei fenomeni stessi;

   l) le eventuali connessioni con la criminalità organizzata;

   m) le risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione e alla diffusione delle merci usurpative in campo commerciale;

   n) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione dello Stato di origine dei prodotti;

   o) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e alla tutela degli stessi diritti;

   p) le buone prassi e la normativa applicata in altri Stati membri dell'Unione europea;

   q) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

   r) l'interazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le norme vigenti in materia di promozione dell'innovazione.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Pag. 6Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  4. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura.
  5. La Commissione ogni dodici mesi e, comunque, al termine dei lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può chiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte dalla Commissione l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può comunque trasmettere alla Commissione Pag. 7copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione ha sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.
(Organizzazione interna della Commissione).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

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  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  5. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 20.000 euro per l'anno 2018 e di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.