Doc. XXII, n. 15

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, GELMINI, APREA, BENDINELLI, BERGAMINI, BRAMBILLA, CARRARA, CASSINELLI, CATTANEO, D'ETTORE, FIORINI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MARROCCO, MINARDO, MUGNAI, NAPOLI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PETTARIN, RIPANI, ROSSELLO, ROTONDI, SACCANI JOTTI, SILLI, SOZZANI, SPENA, VERSACE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Presentata il 18 maggio 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Bullismo, cyberbullismo, sexting, sono solo alcune delle forme di violenza fisica e psicologica e di profonda lesione della dignità della persona che purtroppo sempre più spesso rovinano le vite delle persone che ne sono vittima, a cominciare dalle ragazze e dai ragazzi, talvolta portando chi le subisce anche a compiere un atto disperato ed estremo.
  Questo aberrante fenomeno che si instaura tra soggetti, perlopiù minorenni, ma non solo, si manifesta essenzialmente sotto forma di pressione psicologica e fisica attuata da una o più persone nei confronti di un altro individuo percepito come più debole.
  Una pressione che acquisisce vieppiù forza grazie alla rete internet, che funge da cassa di amplificazione, nel tempo e nello spazio, delle potenzialità lesive della condotta bullistica, con un rebound che spesso sfugge, per quanto concerne le possibili conseguenze per gli altri e per se stessi, anche a chi la commette. L'utilizzo del web come moltiplicatore di consensi, viene infatti utilizzato molto pericolosamente da chi ricerca ossessivamente la realizzazione del «sé», l’«accreditamento sociale» attraverso i «like», sia in ragione delle forme di vessazione verso gli altri, sia delle sempre più frequenti prove di coraggio e sfide estreme, anche a emulazione di gesta sconsiderate altrui o di prassi messe in rete da Pag. 2veri e propri criminali, che hanno causato in passato la morte di diversi giovani.
  Fenomeni, quelli di cui stiamo parlando, che stanno sempre più assumendo le dimensioni di una vera e propria piaga sociale e culturale, per il cui contrasto siamo tenuti a trovare risposte concrete ed efficaci per i cittadini e in particolare per i più deboli, in questo caso i nostri giovani che sono necessariamente i più esposti. È infatti un dovere delle istituzioni occuparsi di queste tematiche sempre, e non solo quando si accendono riflettori su fatti tragici.
  Per valutare la portata della problematica, l'Osservatorio nazionale sull'adolescenza, che monitora le problematiche degli adolescenti italiani, ha svolto una indagine nel corso del 2017 da cui è emerso che, nella fascia tra i 14 e i 18 anni, il 28 per cento del campione è stato vittima di bullismo tradizionale e l'8,5 per cento di cyberbullismo. Nella fascia tra gli 11 e i 13 anni i numeri sono ancora più alti. Ed è preoccupante il fatto che l'età dei minori coinvolti si sia abbassata notevolmente, indice di una manifestazione sempre più precoce di tali condotte. Le ragazze rappresentano la categoria più a rischio dal punto di vista della diffusione di materiale intimo e privato.
  Vale la pena di ricordare che un primo, ma significativo passo in avanti è stato fatto nella scorsa legislatura quando, il 17 maggio 2017, la Camera ha approvato definitivamente e all'unanimità la legge recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (legge n. 71 del 2017). Un testo che, seppur con alcune debolezze, ha consentito di mettere al centro una serie di misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web), da attuare anche in ambito scolastico. È inoltre prevista la possibilità – nel caso di bullismo informatico – di ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a tutela dei minorenni (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su internet, con conservazione dei dati originali eccetera).
  Per contrastare questi fenomeni è comunque necessaria la sinergia tra istituzioni, associazioni e altre importanti realtà coinvolte e che operano quotidianamente sul territorio. È indispensabile mettere a fattor comune tutte queste esperienze positive.
  Anche al fine di favorire questa sinergia e contribuire al monitoraggio del fenomeno del bullismo, nonché all'adozione di una legislazione più efficace, anche attraverso una verifica costante dell'attuazione della legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, in particolare per quanto concerne i minori, proponiamo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni.
  Tra gli obiettivi principali che ci si propone di perseguire tramite l'istituzione della Commissione di inchiesta, vi è quello di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, caratteristiche e cause dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; di monitorare la legislazione nazionale e regionale in materia; di verificare l'attività di tutti i soggetti, istituzionali e no, che sono a vario titolo coinvolti in questo fenomeno; di proporre soluzioni di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del fenomeno.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, durata e compiti della Commissione).

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, caratteristiche e cause dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare riguardo ai minori;

   b) monitorare l'attuazione e gli effetti della normativa nazionale e regionale vigente in materia, e in particolare della legge 29 maggio 2017, n. 71, anche per individuare possibili carenze della normativa stessa rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;

   c) accertare il livello di attenzione, controllo, capacità d'intervento e prevenzione da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di controllo, prevenzione e assistenza, nonché da parte delle associazioni interessate operanti sul territorio e il ruolo svolto dai soggetti che svolgono attività in qualità di gestori o di provider dei siti internet;

   d) individuare e proporre soluzioni anche di carattere normativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del fenomeno e per la tutela della reputazione digitale;

   e) effettuare una ricognizione e valutare le diverse iniziative portate avanti da istituzioni, associazioni e altri soggetti che operano nel contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche al fine Pag. 4di individuare e diffondere le migliori pratiche dai medesimi elaborate, prevedendo il coinvolgimento di tali soggetti nella raccolta di dati statistici e nella produzione di rapporti periodici, in particolare con la collaborazione delle istituzioni scolastiche al fine di acquisire elementi di conoscenza sulle manifestazioni di tali fenomeni nelle classi scolastiche, dell'autorità giudiziaria e della polizia postale attraverso la raccolta e la trasmissione dei dati riguardanti i casi di denuncia e le conseguenti sanzioni che sono state applicate, nonché del Garante per la protezione dei dati personali con riferimento alle richieste di rimozione delle fattispecie lesive della reputazione on line e di deindicizzazione dai motori di ricerca.

  3. La Commissione può presentare alla Camera dei deputati relazioni periodiche o relative a particolari questioni attinenti alla propria attività e termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi.
  2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

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Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può ottenere da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
  3. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste di cui al comma 3, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  8. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

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  9. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanta riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  5. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro per l'anno 2018 e di 60.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo Pag. 7precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.