Doc. XXII, n. 13

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata CARDINALE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà in Italia

Presentata il 17 aprile 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Periodicamente il nostro Paese è inondato da una mole di dati sconcertanti, concernenti lo stato di povertà e di indigenza di milioni di cittadini residenti. L'ultimo rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (riferito all'anno 2016) ci ha presentato un Paese in cui 1.619.000 nuclei familiari vivono in condizione di povertà assoluta. È un dato purtroppo cresciuto nel corso degli anni della crisi, con un aumento del numero delle persone e delle famiglie coinvolte. L'incidenza della povertà assoluta, in relazione al numero degli individui, è aumentata. La crisi ha fatto riemergere condizioni di disagio anche nelle aree più ricche del Paese e di fatto ha cambiato anche il volto sociale dell'Italia: si è bloccata la mobilità sociale e sembrano essersi nuovamente cristallizzate alcune rendite di posizione.
  L'Italia nel corso dell'ultima legislatura ha finalmente introdotto nel suo ordinamento di protezione sociale il reddito di inclusione in applicazione della legge n. 33 del 2017. È uno strumento che ha preso il via lo scorso dicembre e che può contare su 2 miliardi di euro di finanziamento; una misura che dal prossimo luglio diventerà universalistica e che punta ad una reale presa in carico delle persone e delle famiglie in difficoltà per il loro reinserimento sociale e occupazionale.
  La povertà è stata un tema centrale nel corso dell'ultima campagna elettorale ed è giusto che assuma una posizione di centralità anche nel dibattito politico e istituzionale. L'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, ad avviso del proponente, è lo strumento più idoneo, anche per evitare strumentalizzazioni, per affrontare un approfondimento sul fenomeno che coinvolge l'intera società italiana.
  Per queste ragioni chiediamo alla Camera dei deputati di esaminare la presente proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, con un mandato limitato a due anni di attività, volta a individuare soluzioni di cui possa tener conto il legislatore per completare il lavoro già svolto nel corso degli ultimi anni e che possano restituire piena cittadinanza a fasce Pag. 2 sociali che in questo momento ne sono, purtroppo, di fatto escluse.
  L'obiettivo è quello di censire le competenze ripartite costituzionalmente su questo tema, tra il livello istituzionale centrale e quelli locali, di approfondire le questioni legate alla disciplina del titolo V della parte II della Costituzione e all'applicazione pratica dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni, di avere piena contezza delle risorse che vengono annualmente spese nell'ambito del bilancio dello Stato per misure di natura assistenziale nel sostegno a persone e nuclei familiari indigenti nonché di verificare se vi sono, nell'ambito di queste politiche, profili discriminatori, anche riferiti a differenze tra i sessi, che rendano ancora più odiosa questa condizione di disagio sociale.
  Riteniamo questa un'opportunità per sottrarre un tema socialmente sensibile alle speculazioni politiche e per rilanciare la centralità del Parlamento su una delle questioni più importanti per il Paese. Un'analoga esperienza vi fu nel settembre del 1951, quando l'onorevole Ezio Vigorelli propose l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. La legge istitutiva vide la luce nel 1952 e portò alla costituzione di una Commissione di inchiesta ancora oggi ricordata per il suo lavoro. Era certamente un'Italia diversa, quella di allora, che usciva dalla guerra e si incamminava verso il boom economico. Oggi abbiamo la necessità di avere una piena conoscenza delle difficoltà in cui versano milioni di persone e di capire gli effetti reali di questa crisi sulle persone concrete, perché l'obiettivo deve essere quello di costruire un impianto normativo in cui i diritti e le tutele vengano estesi.
  Confido che la Camera dei deputati comprenderà le ragioni di questa proposta e ne consentirà presto l'approvazione.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà in Italia).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di due anni, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà in Italia, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

   a) approfondire la conoscenza delle cause dell'impoverimento di settori sempre più rilevanti della società italiana, avvenuto negli anni della crisi economica, del conseguente disagio sociale e degli effetti che ciò ha comportato nell'accesso ai diritti costituzionalmente garantiti;

   b) esaminare il quadro normativo in vigore, sia per quanto riguarda le politiche del lavoro, fiscali e sociali, sia in materia di sanità e di istruzione;

   c) esaminare le conseguenze dell'attuazione della riforma del titolo V della parte II della Costituzione e l'applicazione delle diverse misure adottate dalle singole regioni in materia di assistenza sociale, di contrasto del disagio sociale e di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà;

   d) esaminare il livello di accesso alle prestazioni riguardanti il diritto alla salute e all'istruzione, legato all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

   e) accertare la presenza di elementi discriminatori, anche sotto il profilo della parità tra i sessi, per quanto concerne le politiche assistenziali;

   f) censire i soggetti pubblici che hanno responsabilità nell'erogazione di interventi assistenziali e di sostegno alle persone in condizioni di difficoltà economica o di disagio sociale;

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   g) accertare l'ammontare delle risorse stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, secondo le diverse articolazioni istituzionali, al fine di sostenere misure di natura prettamente assistenziale;

   h) esaminare l'attività dei soggetti privati, delle associazioni e degli enti senza fine di lucro nell'ambito del sostegno alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica o di indigenza;

   i) individuare le misure ritenute opportune per la modifica della normativa vigente in materia di contrasto della povertà e per l'istituzione di nuovi strumenti destinati al sostegno delle persone indigenti.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.
  5. La Commissione riferisce semestralmente alla Camera sui risultati della propria attività. Al termine dei propri lavori, essa presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.

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Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

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Art. 5.
(Organizzazione e spese per il
funzionamento della Commissione).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 50.000 per l'anno 2018 e di euro 75.000 per l'anno 2019, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.