Doc. XXII, n. 9

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa delle deputate
GEBHARD, EMANUELA ROSSINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere

Presentata il 4 aprile 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di inchiesta parlamentare vuole riproporre anche nella XVIII legislatura, questa volta alla Camera, l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, dal momento che il fenomeno è ancora attuale ed in continuo aumento.
  La proposta parte dal lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta del Senato al termine della XVII legislatura e, in merito, si rinvia alla relazione finale approvata dalla Commissione il 6 febbraio 2018 (Doc. XXII-bis n. 9 della XVII legislatura).
  È utile ribadire in questa sede che molto è stato fatto con riguardo allo stalking, compresa l'istituzione del reato di stalking nel codice penale (articolo 612-bis), mentre ancora non esiste una definizione appropriata di femminicidio inteso come violenza contro una persona di genere femminile, sulla quale costruire un'ipotesi di reato specifico.
  La riproposizione di una Commissione parlamentare di inchiesta serve dunque proprio allo scopo di conoscere e comparare tutti i dati disponibili del fenomeno riguardante la violenza nei confronti delle donne e di genere per poterli analizzare e proporre una soluzione legislativa adeguata nel nostro ordinamento alla reale portata del fenomeno, in attuazione anche della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n.77, con la quale l'Italia si è impegnata a garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;

   b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2001 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

   c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;

   d) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2018, per accertare se siano riscontrabili condizioni Pag. 3o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

   e) accertare il livello di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

   f) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e dalle leggi di stabilità a partire dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di stabilità per il 2018);

   g) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

Art. 3.
(Poteri della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
  3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e Pag. 4inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
  10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
  11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante Pag. 5 per ciascun gruppo e garantendo comunque l'equilibrata rappresentanza dei due sessi, nonché la rappresentanza di tutte le componenti del gruppo misto.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.
  2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

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  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro per l'anno 2018 e di 50.000 euro per gli anni 2019 e 2020 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.