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Doc. XXII, n. 5

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato ANZALDI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali attività volte a condizionare il consenso e l'orientamento politico dei cittadini per mezzo della rete internet

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Quanto sta emergendo in questi giorni in merito allo scandalo che ha avuto come protagonista la società Cambridge Analytica non è da considerarsi un semplice incidente di percorso.
  La rete internet nel corso degli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nei dibattiti pubblici di ciascun Paese e nell'orientamento della pubblica opinione. Fino ad oggi si è sempre saputo che le imprese erano interessate ai profili pubblicati dagli utenti nei media sociali per orientare i consumi e programmare gli investimenti. Lo scandalo richiamato ha fatto quindi emergere come una questione di mercato si sia trasformata in una delicata questione politica, poiché i profili di 50 milioni di cittadini sono stati raccolti e analizzati per orientare esiti elettorali, suscitando preoccupazioni in quanto tali comportamenti riguardano i meccanismi su cui è fondato il funzionamento del sistema democratico. Il crollo in borsa della società che gestisce la rete sociale virtuale più conosciuta e usata al mondo testimonia qualcosa che va ben oltre le dinamiche economiche, investendo direttamente le nostre democrazie e incidendo sul processo di formazione del consenso. È noto, infatti, che le condizioni di servizio di Facebook vieterebbero la compravendita di quei dati tra il proprietario dell'applicazione e società di consulenza. In Inghilterra e negli Stati Uniti d'America si sono mossi i parlamenti, e lo stesso Parlamento europeo si è adoperato per approfondire l'esame di una questione delicatissima. Il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha segnalato un rischio altissimo per la democrazia, secondo il Garante europeo la vicenda potrebbe costituire lo scandalo del secolo.
  La stessa società Cambridge Analytica ha affermato di aver avviato un progetto per conto di un partito politico italiano nel 2012, circostanza confermata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  La vicenda si collega anche alla proliferazione e alla diffusione di false notizie Pag. 2(le famigerate fake news) e all'uso di profili costruiti ad arte per alimentare la credibilità di tali mistificazioni attraverso i like, oltre che ai rischi derivanti dalla cosiddetta minaccia ibrida e dalla propaganda computazionale, in particolare in occasione delle consultazioni elettorali.
  Considerate la rilevanza e la delicatezza delle questioni e l'oggettiva carenza di strumenti ordinari per affrontarle, occorre istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia come scopo quello di approfondire la conoscenza delle questioni esposte e di verificare se anche nel nostro Paese si siano verificati casi simili a quelli accaduti in occasione delle recenti consultazioni elettorali negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
  L'auspicio è che la Commissione sia istituita al più presto affinché il Parlamento italiano possa disporre di elementi conoscitivi accurati e aggiornati, anche tenendo conto delle migliori prassi internazionali, per valutare quali misure sia eventualmente opportuno adottare o promuovere, anche a livello regolatorio, per la tutela del sistema democratico.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare su eventuali attività volte a condizionare il consenso e l'orientamento politico dei cittadini per mezzo della rete internet, esercitate in Italia da soggetti nazionali o stranieri.
  2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:

   a) accertare l'eventuale svolgimento di attività volte alla manipolazione dell'opinione pubblica e all'alterazione del consenso politico per mezzo della rete internet a partire dal 2012;

   b) accertare se nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) siano intervenute ingerenze straniere volte a limitare la sovranità nazionale o a interferire nel suo esercizio;

   c) valutare la necessità e il possibile contenuto di misure per contrastare le attività di cui alla lettera a) e le ingerenze di cui alla lettera b) nonché per rafforzare la consapevolezza e la tutela degli utenti della rete internet rispetto a tali fenomeni;

   d) valutare l'opportunità di specifici interventi di carattere normativo, con particolare riferimento alle consultazioni elettorali, per evitare o ridurre l'efficacia di attività volte a condizionare o influenzare indebitamente il voto dei cittadini per mezzo della rete internet.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

  1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Pag. 4Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  4. La Commissione è istituita per la durata di dodici mesi, al termine dei quali presenta una relazione conclusiva all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti Pag. 5 trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi o uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare, Pag. 6a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.