Doc. XXII, n. 3

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
BERGAMINI, MANDELLI, APREA, ZANELLA, PEREGO DI CREMNAGO, SANTELLI, RUGGIERI, POLIDORI, D'ETTORE, CARRARA, POLVERINI, MILANATO, SANDRA SAVINO, MARROCCO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo dei big data, su eventuali violazioni della disciplina per la protezione dei dati personali, nonché sulla manipolazione di dati conservati su piattaforme informatiche o comunque su supporto tecnologico e dei servizi telematici per la realizzazione di reti sociali virtuali

Presentata il 23 marzo 2018

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  Onorevoli Colleghi  ! — La rivoluzione tecnologica ha generato sviluppi e conseguenze che non siamo ancora in grado di valutare.
  La proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo dei big data, su eventuali violazioni della disciplina per la protezione dei dati personali, nonché sulla manipolazione di dati conservati su piattaforme informatiche o comunque su supporto tecnologico e dei servizi telematici per la realizzazione di reti sociali virtuali si prefigge l'obiettivo di costituire uno strumento di indagine efficace al fine di delineare un quadro utile a capire, e non semplicemente a Pag. 2rincorrere e sanzionare, la realtà del mondo del web, che ci circonda indipendentemente dal grado del nostro personale coinvolgimento.
  L'istituzione della Commissione servirà a verificare quali siano e come agiscano i soggetti coinvolti in quelle attività - a partire dagli operatori cosiddetti over thè top, i quali erogano servizi che presuppongono l'esistenza di infrastrutture e reti gestite da altri - e soprattutto cercherà di sollevare il velo che troppo spesso nasconde dietro «tecnicismi» le potenzialità di controllo e manipolazione che tali soggetti detengono.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
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Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, sull'utilizzo dei big data, su eventuali violazioni della disciplina per la protezione dei dati personali, nonché sulla manipolazione di dati conservati su piattaforme informatiche o comunque su supporto tecnologico e dei servizi telematici per la realizzazione di reti sociali virtuali, di seguito denominata «Commissione», in materia.
  2. La Commissione ha il compito di accertare i limiti istituzionali, tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari nell'individuazione delle violazioni di cui al comma ledi verificare quali siano gli strumenti di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento vigente, quale sia il sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nonché quali siano le implicazioni economiche e sociali delle violazioni e dell'uso distorto o improprio dei big data e delle piattaforme informatiche di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.
(Composizione e durata).

  1. La Commissione è composta da dieci deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei Pag. 4componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
  4. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura.
  5. La Commissione, ogni dodici mesi e al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto, nei Pag. 5termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-b/s del codice penale.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.
(Organizzazione interna).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.Pag. 6
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori interessati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 80.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.