Doc. XVIII, n. 44

VIII COMMISSIONE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127
DEL REGOLAMENTO, SU:

Proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021)568 final e allegato)

Approvato il 25 maggio 2022

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DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  L'VIII Commissione,

  esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima;

  premesso che:

    la proposta di regolamento, che fa parte del pacchetto cosiddetto «Pronti per il 55%», prevede l'istituzione di un Fondo sociale per il clima, il cui obiettivo generale è quello di contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando l'impatto sociale dell'inclusione del trasporto su strada e dell'edilizia nel sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (Emission trading system – ETS);

    nella proposta della Commissione il Fondo intende sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto al reddito a carattere temporaneo, misure e investimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni;

   considerato che:

    l'estensione al trasporto stradale e all'edilizia rappresenta una delle questioni centrali della revisione del sistema ETS, in corso di approfondimento, al fine di valutare l'impatto economico e sociale della nuova misura nel contesto attuale e negli scenari futuri;

    il problema della povertà energetica è infatti una sfida cruciale per l'Unione europea, poiché interessa un gran numero di famiglie che sono particolarmente esposte all'aumento dei costi che si sono registrati negli ultimi mesi;

    le donne, che rappresentano l'85% delle famiglie monoparentali, potrebbero essere maggiormente colpite dalle misure di fissazione del prezzo del carbonio e che le persone con disabilità sono esposte a maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale;

    il perseguimento dei nuovi e più ambiziosi obiettivi climatici deve accompagnarsi a misure che garantiscano l'equità e la sostenibilità sociale della transizione verde;

   valutata l'opportunità che il Fondo sia istituito nell'ambito del bilancio pluriennale dell'UE, come previsto dalla proposta della Commissione;

   preso atto della relazione trasmessa dal Governo sulla proposta di regolamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso della fase istruttoria;

   rilevata la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

   rilevata infine la necessità che il Governo prosegua nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle indicazioni di cui al dispositivo,

  esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) tenuto conto dello stretto collegamento tra la costituzione del Fondo e il nuovo sistema di scambio di quote per gli edifici e il trasporto su strada, appare necessaria un'attenta valutazione degli effetti dell'introduzione di tale misura, al fine di Pag. 3verificare l'adeguatezza del Fondo ad affrontare il conseguente impatto sociale, eventualmente prevedendo un incremento della sua dotazione;

   b) in considerazione delle finalità del Fondo, appare necessario che le risorse si indirizzino ad interventi di sostegno al reddito unitamente a misure ed investimenti volti alla decarbonizzazione a supporto delle fasce sociali più deboli;

   d) ai fini di un'efficace programmazione ed attuazione degli investimenti nei Piani sociali per il clima, si valuti l'opportunità di rafforzare le previsioni del regolamento volte a promuovere le sinergie tra la Commissione e gli Stati membri interessati, nonché ad assicurare un efficace coordinamento tra il Fondo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione finalizzati a garantire una transizione socialmente giusta, nonché con le misure previste nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

   e) si valuti infine l'opportunità di ampliare il novero dei beneficiari del Fondo, al fine di includervi ulteriori categorie che potrebbero essere maggiormente esposte alle misure di fissazione del prezzo del carbonio; in ogni caso, siano tenute nella debita considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei piani nazionali i principi delle pari opportunità e le questioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità.