Doc. XVIII, N. 31

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final)

Approvato il 23 giugno 2021

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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) COM(2020)842;
   preso atto della nota trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
   preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame del documento;
  premesso che:
   la proposta di regolamento, a cui si fa anche riferimento con l'acronimo DMA (digital markets act), introduce una nuova regolamentazione ex ante, volta a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque del settore digitale e dei servizi di piattaforma di base, tenuto conto della progressiva espansione della cosiddetta economia digitale e del ruolo di controllori dell'accesso ai mercati digitali (gatekeeper) assunto dalle piattaforme digitali;
   la nuova disciplina, che è stata presentata dalla Commissione insieme alla proposta di legge sui servizi digitali (DSA), è coerente con tale iniziativa legislativa e ne condivide la ratio di prevedere regole omogenee per il mercato unico digitale europeo;
   apprezzato che la Commissione proponga una disciplina specifica per neutralizzare una serie di criticità che sono registrate nell'ambiente digitale: la debole contendibilità dei mercati delle piattaforme e la debole concorrenza su tali mercati; il verificarsi di pratiche commerciali sleali nei confronti degli utenti commerciali; l'emergere di quadri di regolamentazione e di vigilanza frammentati per quanto riguarda gli operatori commerciali attivi in tali mercati;
  considerato che:
   la proposta di regolamento attribuisce alla Commissione europea un potere regolatorio di ampia portata, che delinea un modello centralizzato di applicazione della nuova disciplina riservando le competenze in via esclusiva alla Commissione stessa, che le esercita anche attraverso l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione;
   oltre a un richiamo generale – all'articolo 1, paragrafo 7 – all'esigenza di stretta collaborazione e coordinamento tra Commissione e Stati membri nell'ambito delle azioni di esecuzione, il ruolo dei rappresentanti degli Stati membri si svolge nell'ambito del Comitato consultivo per i mercati digitali istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011;
   tale approccio è differente rispetto al modello di governance alla base della proposta di legge sui servizi digitali, che affida la funzione consultiva nei confronti della Pag. 3Commissione a un organismo composto dai rappresentanti delle Autorità nazionali competenti;
   pur reputando ragionevole una centralizzazione delle decisioni, in considerazione della dimensione sovranazionale dell'ambito di operatività dei gatekeeper, potrebbe essere opportuno definire un modello istituzionale di governance più articolato prevedendo un rafforzamento della cooperazione con gli Stati membri e del coinvolgimento delle competenti Autorità nazionali nell'applicazione delle nuove regole, che potrebbe potenziare l'efficacia del nuovo strumento normativo;
   l'articolo 1, paragrafo 6, precisa che il regolamento lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), recanti le regole di concorrenza applicabili alle imprese, e lascia altresì impregiudicata l'applicazione delle norme europee e nazionali in materia di concorrenza, citando esplicitamente il regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni;
   l'articolo 3 disciplina il meccanismo attraverso il quale la Commissione provvede a designare preventivamente un fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper, individuando una serie di requisiti qualitativi e criteri quantitativi sulla base dei quali si fonda l'analisi della Commissione;
   la disposizione consente alla Commissione di designare gatekeeper anche imprese che è prevedibile che acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività nel prossimo futuro;
   l'impianto regolamentare definito dalla proposta del DMA si basa sull'applicazione ai gatekeeper di una serie di divieti e di obblighi elencati agli articoli 5 e 6;
   a differenza dell'articolo 5, che elenca una serie di obblighi direttamente applicabili, l'articolo 6 stabilisce ulteriori obblighi, soggetti a specifica (da parte della Commissione europea), a carico dei gatekeeper;
   l'articolo 7 stabilisce un quadro per un eventuale dialogo tra il gatekeeper designato e la Commissione in relazione alle misure che il gatekeeper ha attuato o intende attuare per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 6;
   i mercati interessati dall'applicazione della nuova disciplina sono complessi, in quanto caratterizzati da un ampio spettro di servizi e modelli di business molto diversi fra loro, e dinamici a motivo della forte evoluzione degli ecosistemi digitali;
  rilevato che:
   il potere di adottare atti delegati da parte della Commissione soggiace all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo;
   l'articolo 10 della proposta, concernente l'aggiornamento degli obblighi imposti ai gatekeeper, in quanto suscettibile di individuare pratiche vietate analoghe a quelle già codificate, andrebbe valutato alla luce del perimetro delle competenze stabilito dalla citata disposizione;
   rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,
esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) appare opportuno in generale un rafforzamento della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e del coinvolgimento delle competenti Autorità nazionali, al fine di assicurare un'applicazione più coerente ed efficace degli strumenti previsti dal regolamento;Pag. 4
   b) all'articolo 3, potrebbe essere opportuna una migliore specificazione dei criteri adottati dalla Commissione per la designazione dei gatekeeper, sia con riguardo alla portata degli indici qualitativi, sia relativamente ai requisiti quantitativi, anche tenuto conto della possibilità di indicare come tali le attività che, pur non rispondendo alle soglie quantitative, soddisfano tuttavia i requisiti qualitativi;
   c) a tal fine, occorrerebbe definire anche il riferimento agli «utenti finali attivi» e agli «utenti commerciali attivi», di cui alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 3, attesa la rilevanza di tale requisito nel meccanismo di designazione dei gatekeeper;
   d) si valuti l'opportunità di una maggiore chiarezza circa il coordinamento tra il nuovo regime e la normativa applicata a livello nazionale ed europeo in materia di concorrenza, sia laddove l'articolo 12 dispone un obbligo del gatekeeper di informare la Commissione in merito alle concentrazioni a prescindere dal fatto che siano notificabili ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, sia più in generale nell'applicazione della nuova disciplina che potrebbe avvalersi di moduli collaborativi tra Commissione e Autorità nazionali competenti ormai consolidati nella disciplina generale antitrust;
   e) sarebbe altresì opportuna maggiore chiarezza con riferimento al coordinamento tra il nuovo regime e la disciplina in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto del carattere integrativo di talune disposizioni del regolamento in tale ambito rispetto alla disciplina generale vigente;
   f) il dialogo normativo tra la Commissione e le parti coinvolte potrebbe consentire di tenere conto della diversità dei soggetti coinvolti e della continua evoluzione delle dinamiche di mercato e degli scenari tecnologici nell'adozione delle misure volte a garantire l'osservanza di taluni obblighi e divieti;
   g) si valuti l'opportunità di determinare i criteri per l'adozione degli atti delegati volti ad aggiornare l'elenco degli obblighi dei gatekeeper di cui all'articolo 10;
   h) all'articolo 38, che disciplina il meccanismo di riesame del regolamento, si valuti se includere, oltre all'eventualità di stabilire se sono necessarie norme aggiuntive, anche la possibilità di modificare o rimuovere le regole adottate.